Il provvedimento impugnato, poi, a dire della reclamante Federazione, «va riformata anche nei suoi contenuti di merito». Il TFN, secondo la FIGC, ha commesso «l’errore di attribuire alla preclusione di cui al punto D4 del Com. Uff. n. 54 natura sanzionatoria (così come infondatamente sostenuto dal Novara). Il che non è, in quanto non si è in presenza di una misura punitiva ulteriore rispetto a quella prevista dal Codice di giustizia in materia di illeciti amministrativi, bensì di una clausola della lex specialis, introdotta dalla Federazione – nell’esercizio delle sue prerogative regolamentari – al fine di selezionare, tra le società non aventi diritto, quelle più virtuose e, perciò, più meritevoli di essere ammesse a godere del beneficio in parole».
Come si fa a contestare una cosa del genere? Lo capisce pure un potto!!!