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David

Per dovere di cronaca.. c’è la possibilità ripescaggio !!

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1 minuto fa, gargallozzu ha scritto:

E sta cosa scappa fuori solo ora? Forse mi sfugge qualche cosa?

Ma per forza no! Non sarebbe la prima volta in Italia, sono talmente presi dai buffet romani, dalle telefonate, dalle minacce, dalle promesse, dalle mezze frasi... che alla fine le cose scontate non le valutano.

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8 minuti fa, bartolelli ha scritto:

Comunque e' grave che se n'accorgono ora, se uno ci pensa bene! E lo monaco chiacchierava.....cioe, lui ha rinfacciato a bandecchi della penalizzazione ai tempi del fondi, mentre loro stavano messi decisamente peggio! Bah

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4 minuti fa, bartolelli ha scritto:

Presumo che, poiché il ricorrente era il Novara, tutta l’attenzione finora si sia appuntata sull’inammissibilità/infondatezza del suo ricorso (che travolgeva inevitabilmente anche quello del Catania non impugnante).

È vero però è strano che nessuno ci aveva pensato. Oppure il CONI s'è incazzato per la denuncia di Lo Monaco e ha pensato de fargliela pagare?

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1 minuto fa, Interamna 1925 ha scritto:

Ora co sta notizia potremmo arrivare a 500 in scioltezza!😂

Co sta notizia puntamo direttamente alle 600 :D

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6 minutes ago, bartolelli said:

Presumo che, poiché il ricorrente era il Novara, tutta l’attenzione finora si sia appuntata sull’inammissibilità/infondatezza del suo ricorso (che travolgeva inevitabilmente anche quello del Catania non impugnante).

Beh comunque catania mio falli du illeciti se te va! In pratica almeno uno all’anno😂😂😂

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ma questa sentenza impedirebbe al Catania di essere ripescato in base a punto D3?

Il tfn e la caf hanno annullato il d3 ed il d4 oppure solo il d4 ? 

Modificato da Willow

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@calcidio AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

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1 minuto fa, FURIOUS ha scritto:

@calcidio AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

@calcidio

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Ho letto la sentenza. A voler essere obiettivi c'è scritto che viene condannato Delli Carri ma non viene considerata la responsabilità oggettiva del Catania per il semplice fatto che per quel reato il catania era stato già condannato nel 2015. Quindi sembrerebbe un'estensione alla figura di Delli Carri del processo già tenuto contro il Catania nel 2015.
Non vedo come possa essere utilizzata questa sentenza per il punto D.3
Boh forse sbaglio.

Modificato da ruber-viridis draco

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52 minuti fa, bartolelli ha scritto:

Vedi le notizie passate di bocca in bocca e non verificate con i propri occhi quante cazzate nascondono? A me avevano detto (fonte qualificatissima): il Catania non è ripescabile mai. A mia domanda sul perché, avevano risposto: fideiussione come l’avellino. In realtà il motivo, se è vera la notizia di Sky,  era evidentemente diverso.

 

La stessa persona invece dava per scontata la mancata ultimazione dei lavori da parte del Novara.

 

Sembra che la tua fonte c ha preso alla grande, quindi a sto punto regà sti cazzi perché non se sapeva prima sti cazzi li dubbi, sti cazzi tutto, se sta fori pure il Novara è fatta!!!!

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2 minuti fa, ruber-viridis draco ha scritto:

Ho letto la sentenza. A voler essere obiettivi c'è scritto che viene condannato Delli Carri ma non viene considerata la responsabilità oggettiva del Catania per il semplice fatto che per quel reato il catania era stato già condannato nel 2015.
Non vedo come possa essere utilizzata questa sentenza per il punto D.3
Boh forse sbaglio.

Infatti anche a me sfugge questa cosa boh 

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1 minuto fa, luyorghe ha scritto:

Sembra che la tua fonte c ha preso alla grande, quindi a sto punto regà sti cazzi perché non se sapeva prima sti cazzi li dubbi, sti cazzi tutto, se sta fori pure il Novara è fatta!!!!

A sto punto anche senza novara, sempre ammesso che quello che dice ruber annulla tutto......e ricominciamo :(

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4 minuti fa, ruber-viridis draco ha scritto:

Ho letto la sentenza. A voler essere obiettivi c'è scritto che viene condannato Delli Carri e che la responsabilità oggettiva del Catania non è invece estesa per il fatto che per quel reato il catania era stato già condannato nel 2015.
Non vedo come possa essere utilizzata questa sentenza per il punto D.3
Boh forse sbaglio.

In realtà a pagina nove c'è proprio scritto che sono due cose differenti.

A parere mio è una puttanata perché quante volte vogliamo giudicare una società per lo stesso fatto?70?80?

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23 minuti fa, bartolelli ha scritto:

Qui il catania viene punito per responsabilità oggettiva per la violazione di delli carri dell’articolo 9 del codice giustizia sportiva che riguarda non l’illecito spirtivo ma la “associazione finalizzata alla commissione di illeciti”.

menttmre per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7 (quello di “illecito sportivo” in senso stretto) il catania non viene punito per la responsabilità oggettiva in seguito ai comportamenti di Delli Carri e di quell’altro, perché già sanzionata per gli stessi fatti per responsabilità diretta in seguito alla condanna di pulvirenti.

 

resta dunque da capire se la sanzione per violazione dei tesserati dell’art. 9 rientri o meno nella fattispecie di “sanzioni per illecito sportivo” come inteso nel punto D.3.

intanto @bartolelli riesci a trovare anche la sentenza d’appello? Così tanto per vedere intanto se lì è cambiato qualcosa

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6 minuti fa, ruber-viridis draco ha scritto:

Ho letto la sentenza. A voler essere obiettivi c'è scritto che viene condannato Delli Carri ma non viene considerata la responsabilità oggettiva del Catania per il semplice fatto che per quel reato il catania era stato già condannato nel 2015. Quindi sembrerebbe un'estensione alla figura di Delli Carri del processo già tenuto contro il Catania nel 2015.
Non vedo come possa essere utilizzata questa sentenza per il punto D.3
Boh forse sbaglio.

come no, la sentenza dice che gli applicano la sanzione per responsabilità oggettiva

  • Voto Positivo 1

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3 minuti fa, angelooo ha scritto:

A sto punto anche senza novara, sempre ammesso che quello che dice ruber annulla tutto......e ricominciamo :(

È vero anche senza il Novara fori. Daje!!!

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Io non penso che a sky e al corrsport so così stronzi da pubblica' una notizia del genere senza essere sicuri.... 

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1 minuto fa, mariofusi ha scritto:

Qui il catania viene punito per responsabilità oggettiva per la violazione di delli carri dell’articolo 9 del codice giustizia sportiva che riguarda non l’illecito spirtivo ma la “associazione finalizzata alla commissione di illeciti”.

menttmre per quanto riguarda la violazione dell’articolo 7 (quello di “illecito sportivo” in senso stretto) il catania non viene punito per la responsabilità oggettiva in seguito ai comportamenti di Delli Carri e di quell’altro, perché già sanzionata per gli stessi fatti per responsabilità diretta in seguito alla condanna di pulvirenti.

 

resta dunque da capire se la sanzione per violazione dei tesserati dell’art. 9 rientri o meno nella fattispecie di “sanzioni per illecito sportivo” come inteso nel punto D.3.

intanto @bartolelli riesci a trovare anche la sentenza d’appello? Così tanto per vedere intanto se lì è cambiato qualcosa

Il d.3 sembrerebbe fare esplicito riferimento all’articolo 7 (illecito sportivo) e all’articolo 6 (divieto di sconmesse). Estenderlo all’articolo 9 mi sembra azzardato anche perché il 9 prevede l’associazione finalizzata al compimento di “illeciti” senza specificare se trattasi di illeciti sportivi, economici o di altra natura

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La sentenza recita espressamente che illecito è stato consumato per responsabilità oggettiva in continuazione con un altro del 2015. La condanna a mio parere c'è.

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Nella fattispecie, invece, l'illecito associativo è diverso e distinto dai singoli illeciti sportivi costituiti dalle diverse violazioni dell'art. 7 CGS, e da esso non può che conseguire una specifica responsabilità oggettiva a carico del CATANIA Calcio Spa per i fatti posti in essere in violazione dell'art. 9 CGS dal DELLI CARRI, che, come detto, rivestiva all'epoca dei fatti il ruolo di Direttore Sportivo della Società.

 

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