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Lezzino

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  1. io dico ma come si fa a tenere uno come di canio ohhhhh, calori paga colpe non sue per ora
  2. se il vostro presidente a veva mandato via de canio alle prime avvisaglie, alle prime sconfitte, eravate attaccati al culo del pordenone
  3. russo sotituito con un gran buon giocatore, atila varga. Russo è bravo sui calci d'angolo per fare goal. GFuardatre il secondo e terzo goal del pontedera domenica in pontedera siena, due buchi clamorosi, nel secondo addirittura s perde tommasini che da solo ha tempo di stoppare palla, girarsi e incrociare il tiro all'angolo di contini
  4. russo difensore centrale, non pensate che sia tutto questo gran giocatore. Domenica scorsa a pontedera ci ha fatto prendere 2 goal
  5. https://www.tuttoc.com/girone-a/virtus-entella-proclamato-stato-di-agitazione-e-sciopero-191285
  6. Nuova puntata del calcio caos che ancora imperversa oramai da mesi. Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di Pro Vercelli e Avellino avverso le decisioni del Collegio di Garanzia dell’11 settembre. Ecco il comunicato della Lega B: "Il Consiglio di Stato conferma le ordinanze del Tar e respinge l’appello cautelare della F.C. Pro Vercelli 1892 e della Robur Siena che chiedevano l’annullamento delle decisioni del Collegio di Garanzia dell’11 settembre. Ciò perché secondo il Consiglio di Stato, lo stesso Collegio di Garanzia, così come esso stesso aveva stabilito a maggioranza, non aveva competenze sulle controversie in questione. Correttamente pertanto il merito è stato esaminato dal Tribunale Federale Nazionale che lo scorso 1 ottobre ha riconfermato la legittimità dei provvedimenti di FIGC e Lega B. È importante infine sottolineare come il Consiglio di Stato non abbia mancato di ricordare che “continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi del campionato”. Inoltre, per quanto riguarda l’U.S. Avellino 1912, il Consiglio di Stato ha ritenuto decisivo il fatto che, a suo tempo, il club non avesse tempestivamente impugnato le regole fissate dalla Figc per l’iscrizione al campionato. Pertanto anche il ricorso del club irpino è stato respinto".
  7. Giorgetti "siamo all'anno zero del calcio, abbiamo perso tempo""Abbiamo perso tempo, è stato perso tempo. Nel calcio siamo all'anno zero e arrivando a una condizione cosi disastrosa non si può che rimbalzare. Bisogna avere adesso il coraggio di guardarsi allo specchio e cambiare. La campanella è suonata". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, oggi a Trento. "Tra qualche giorno spero inizi fase nuova per il calcio italiano - ha aggiunto - perchè non è possibile avere risultati così deludenti".Il sottosegretario "Tra qualche giorno spero una fase nuova". La replica di Bonucci: 'no siamo all'anno -1'Anno zero del calcio italiano? No, anno -1. Al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che da Trento usa la metafora per la crisi del calcio italiano, replica ancora più duro Leonardo Bonucci, dal ritiro azzurro. "Come ho già detto siamo arrivati ad un punto zero ma in questo ultimo anno nulla è cambiato ed è stato fatto, anzi le cose sono peggiorate". Bonucci ha chiesto riforme al prossimo presidente Figc. "Tommasi ha scelto di non schierarsi con Gravina, ma questo non significa che non lo sosteniamo"."Al nuovo presidente federale chiederei subito di fare una riforma importante per far ripartire il calcio italiano e dare regole ferree", ha aggiunto Bonucci, da Coverciano. "La posizione di Tommasi? E' stata presa perché sia da stimolo per chi deciderà il futuro. La priorità sono i calciatori e vanno prese decisioni nel merito. Gravina? Tommasi ha scelto di non schierarsi ma questo non significa non sostenerlo, abbiamo fiducia nel nuovo presidente perché possa cambiare e migliorare il nostro calcio''. "Come ho già detto siamo arrivati ad un punto zero ma in questo ultimo anno nulla è cambiato ed è stato fatto, anzi le cose sono peggiorate - ha aggiunto il difensore della Juve e della Nazionale rispondendo alle dichiarazioni del sottosegretario allo sport Giorgetti - Siamo al 12 ottobre e ad esempio la Viterbese che a me sta tanto cara non ha ancora giocato una partita. Non credo sia una cosa normale nel calcio, mi auguro che il nuovo presidente federale corra ai ripari per far ripartire il movimento: se lo meritano l'Italia, i tifosi e noi calciatori''.
  8. La situazione continua a essere grave, ma non accenna a diventare seria. L’ennesimo giorno decisivo tra calcio e tribunali si risolve in un nulla di fatto, con un nuovo coup de théâtre di FIGC e Lega B, sempre più intenzionate a rendere grottesca la stagione 2018/2019. Riassumiamo: il TAR Lazio avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza cautelare di federcalcio e seconda serie, relativa alla sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che prevedeva la riammissione della Virtus Entella in Serie B. A poche ore dall’udienza, la richiesta sospensiva viene però ritirata, perché nel frattempo la stessa Lega B ha rifiutato l’ammissione del club ligure, e quindi ora vi è da aspettare il giudizio di merito. Atteso, per farsi un’idea, da novembre in poi. In pratica la Lega B vince per essersi resa inadempiente e per inedia, replicando quanto già successo con le richieste di ripescaggio avanzate da Ternana, Novara, Siena, Catania e Pro Vercelli (oltre alla stessa Entella). In quel caso, FIGC e Lega B hanno sostanzialmente vinto la battaglia legale (risarcimenti permettendo) perché la federcalcio non ha mai diramato una graduatoria ufficiale delle squadre che avrebbero avuto diritto al ripescaggio. In questo caso, vincono perché non chiedono la sospensiva di un provvedimento a cui non hanno mai dato seguito. Surreale. Cosa succederà? L’Entella ha due strade: adeguarsi e aspettare il giudizio di merito, giocando intanto in Serie C, con tutte le difficoltà che questo può comportare, anche per la delicata posizione della Viterbese (ancora ferma a zero partite giocate perché con l’Entella in B sarebbe spostata nel girone A). Oppure tentare la via del giudizio di ottemperanza, i cui tempi però non è detto che siano sufficientemente rapidi. Il tutto, ripetiamo, risarcimenti permettendo: la vittoria potrebbe diventare di Pirro, perché se l’Entella e le altre società riusciranno a dimostrare di aver subito un danno economico le 19 società di B saranno costrette ad aprire i cordoni della borsa, probabilmente ben oltre gli spiccioli risparmiati con questa farsa. Per completare il quadro, la Lega B è pronta all’ennesima giravolta di un meccanismo che non sta più in piedi. Balata ha sempre sostenuto che la sua lega (con un peso elettorale ininfluente) alle prossime elezioni federali avrebbe appoggiato il candidato presidente sostenuto dalla Lega Serie A. Che si avvia a dare il suo appoggio a Gabriele Gravina. Un po’ perché alternative non ve ne sono, un po’ perché qualcuno si sarà reso conto che sarebbe stata la scelta più logica già il 29 gennaio. Si può discutere della logicità di un peso elettorale così decisivo per Lega Pro e LND, probabilmente se ne discuterà. Finché c’è, però, non si può ignorare. Tornando alla Lega B, a breve avrà anch’essa due strade: appoggiare Gravina, cioè il candidato della Lega Pro, cioè l’unico presidente che nel caos abbia cercato di rispettare le regole. Oppure schierarsi a un’opposizione senza capo né coda, ma almeno rimanere coerente. Quel che sarà, per il futuro di Entella e Viterbese, per le scelte elettorali e non della Lega B, lo attendiamo con grande ansia e curiosità. Per ora, registriamo l’ennesimo triste colpo di scena di un’estate che ci ha resi ridicoli agli occhi di un qualsiasi osservatore estero. Con liguri e laziali ancora impantanati nel limo di un calcio incapace di muoversi. Ci può consolare il 22 ottobre: inizierà un nuovo corso, e a quel punto le decisioni saranno prese da chi queste vicende le ha vissute. C’è solo da aspettare, perché il calcio italiano abbia di nuovo qualcuno in grado di tenere dritto il timone e restituirgli quel minimo di credibilità che ci era rimasta e che abbiamo deciso di giocarci nelle aule dei tribunali.
  9. Ricorso Catania Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso del Catania avverso la decisione della FIGC di approvare il format della Serie B a 19 squadre e la richiesta di pubblicazione della graduatoria dei ripescaggi. Di seguito il decreto del TAR: sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2018, proposto da Calcio Catania S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gitto, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, v.le XX Settembre n. 28; contro Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni, Lega Nazionale Professionisti Serie A non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di S.p.A.gna, n. 15; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; nei confronti Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Robur Siena S.p.A. non costituiti in giudizio; Fc Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, – della decisione Prot. n. 00676/18 dell’11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ed ove occorra: -delle delibere 47, 48 e 49 assunte in data 13 Agosto 2018 dal Commissario straordinario della FIGC; -delle delibere assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi; – del calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10 del 14.08.2018. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Fc Pro Vercelli 1892 S.r.l.; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare; – che, per quanto riguarda il fumus boni iuris, il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante non risulta che abbia ancora impugnato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2018, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di serie B; – che, con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno poi valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso in esame potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi; – che, ad avviso del Collegio, proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate; – che, peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B, allo stato, non costituisce una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento nel merito delle domande proposte con il ricorso in esame, anche in ragione del fatto che risultano proposti ricorsi (o comunque potranno essere riproposti ai sensi del citato decreto legge n. 115 del 2018) aventi ad oggetto la legittimità della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 7 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili); – che, alla luce di quanto sopra esposto, non risultano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare che, va pertanto, respinta; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la suindicata domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore Anna Maria Verlengia, Consigliere Ricorso Robur Siena Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oltre a quello del Catania, ha respinto anche il ricorso della Robur Siena avverso la Figc e la Lega B sul blocco dei ripescaggi. Di seguito i dettagli del decreto del TAR: sul ricorso numero di registro generale 10273 del 2018, proposto da Robur Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Antonio De Rensis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio De Rensis in S.Giovanni in Persiceto, via Marconi n. 15; contro Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Collegio di Garanzia dello Sport non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di S.p.A.gna, n. 15; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., Procura Generale dello Sport c/o Coni non costituiti in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI della decisione Prot. n. 00676/18 dell’11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/ consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare delle delibere assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi, il calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10, nonché le delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate con i CU nn. 47, 48 e 49 del 13.08.2018. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del C.O.N.I.; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, nell’ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del fumus boni iuris e del periculum in mora, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice amministrativo l’adozione di una qualunque misura cautelare; – che, per quanto riguarda il fumus boni iuris, il ricorso non soddisfa più le necessarie condizioni di procedibilità in quanto la società istante, all’odierna camera di consiglio, ha, da un lato, rinunciato all’unico motivo contenuto nell’impugnativa in esame (riguardante la violazione dell’art. 101 del c.p.c. per non avere il Collegio di garanzia, nella deliberazione dell’11 settembre 2018, rimesso al contradditorio delle parti la questione della competenza degli organi della giustizia sportiva a decidere sul format del campionato di serie B) e, dall’altro, ha chiesto, sempre in camera di consiglio, l’applicazione immediata del decreto legge n. 115 del 2018, l’adozione di una misura cautelare finalizzata ad allargare il format del campionato di serie B a 22 squadre e l’accoglimento della propria domanda di “ripescaggio” in quel campionato; – che, oltre all’assenza di ogni ritualità prevista dal codice del processo amministrativo nella proposizione delle predette domande (che non consente – come detto – di procedere al loro esame, non essendo state rimesse ritualmente al contraddittorio processuale delle parti e del giudice), la società ricorrente non risulta altresì che abbia ancora impugnato, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge n. 115 del 2018, la decisione assunta dal Tribunale federale nazionale del 28 settembre scorso con riferimento al format del campionato di serie B; – che, con riferimento invece al profilo del danno grave ed irreparabile (periculum in mora), vanno anche valutate le conseguenze che, alla luce dell’attuale situazione di fatto, un’eventuale decisione di accoglimento della domanda cautelare – laddove praticabile – potrebbe provocare con riferimento a tutti gli interessi in gioco nella vicenda di che trattasi; – che, ad avviso del Collegio, proprio comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie B e quello delle parti resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie B, ma anche di quello di Lega Pro), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in corso di svolgimento da più giornate; – che, peraltro, l’auspicata acquisizione del titolo a partecipare al campionato di serie B non può costituire una conseguenza immediata dell’eventuale accoglimento delle domande (irritualmente) proposte in questa sede, anche in ragione del fatto che risultano proposti ricorsi (o comunque potranno essere riproposti ai sensi del citato decreto legge n. 115 del 2018) aventi ad oggetto la legittimità della clausola preclusiva D4 riguardante le modalità di ripescaggio delle squadre interessate (ovvero n. 7 formazioni su – eventuali – tre posti disponibili); – che, alla luce di quanto sopra esposto, non risultano sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare che, va pertanto, respinta; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la suindicata domanda cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore Anna Maria Verlengia, Consigliere
  10. https://massilosa.wordpress.com/2018/10/09/siena-robur-siena-virtus-entella-ancora-un-rinvio-la-decisione-del-tar-arrivera-dopo-il-23-ottobre/
  11. https://massilosa.wordpress.com/2018/10/09/siena-robur-siena-serie-c-il-comunicato-sulla-vicenda-ripescaggi/ via via insistono a prendecci per il culo
  12. https://massilosa.wordpress.com/2018/10/09/siena-robur-siena-domani-10-10-la-ternana-gioca-la-sua-partita-al-consiglio-di-stato/ e continuano con le prese per il culo
  13. https://massilosa.wordpress.com/2018/10/09/siena-robur-siena-domani-la-decisione-sul-ricorso-del-catania-sul-format-serie-b-e-graduatoria-ripescaggi/ attenzione ancora germana panzironi presidente , ma allora cioè frattini dovette non ripresentarsi al coni avendo già votato, e qui queasta panzironi pole fa come le pare ?
  14. https://massilosa.wordpress.com/2018/10/06/siena-robur-siena-pubblicato-sulla-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-sullo-sport/
  15. https://massilosa.wordpress.com/2018/10/05/siena-robur-siena-avv-di-cintio-intervento-cdm-cambia-gli-scenari-sui-ripescaggi/
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