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Bambu

AVANTI AMR

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STAI PE DIVENTA' PROZIO...SBRIGATE A METTE INCINTA QUALCUNA SE NO' ARMANI ZITELLO!!! <_<

1305223[/snapback]

 

ahahahahahahahahahhahahahahahahhhahahahahahahahhahahahaahhha

 

A zitelluuuuu

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[b]punto primo me so rotto li........de fa tutto io[/b]

 

 

 

 

ahahaha....ma dici sul serio??...pe na telefonata che t'avemo fatto fa??... :lol::lol:

 

si proprio un mistificatore...come il tuo amatissimo Mancio :ph34r:

expresidè, si tutto chiacchiere e distintivo B-)

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per tutti gli invidiosi dell'AMR:

 

DJ ALE'F IS BACK....OCCHIO A LI GINOCCHI IL PROSSIMO ALLENAMENTO :ph34r:...capito mohicà??

 

w li dj

w li designer

w la picchia :lol:

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ho pizzicato lu fanello domenica sera co la picchia... e qui chiudo! a voi i commenti

 

TU METTI IN GIRO NOTIZIE FALSE E TENDENZIOSE CARO GIORGICCHIA!!! E IO TE DENUNCIO!!!

 

RISANATE IL BILANCIO PUBBLICO

RISANATE PACE...PACE S'E' PERSO, S'E' PERSOOOOOOOOOO E NON SA TORNAREEEEEEEEEE!!! DATEJE UN TOM TOM

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ho pizzicato lu fanello domenica sera co la picchia... e qui chiudo! a voi i commenti

1307214[/snapback]

 

 

eh se non l'avessi portato al babilonia sabato sera.....chi mai può dirlo... B-)

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LA GIOLICART AVEVA PRESENTATO RICORSO DI II° ISTANZA CONTRO IL NOSTRO RICORSO, GIUDICANDOLO FUORI TEMPO MASSIMO...............ED HANNO NATURALMENTE PERSO.

MA, DICO IO, E' TANTO DIFFICILE LEGGERE IL REGOLAMENTO ED EVITARE BRUTTE FIGURE PER SE STESSI, ED (ULTERIORI) PER LA SEZIONE DI TERNI?

 

LEGA CALCIO UISP

COMITATO REGIONALE UMBRO

COMMISSIONE D’APPELLO II°GRADO REGIONALE

Pagina - 1 -

DECISIONE 11La Commissione d’Appello di II° Grado Regionale composta da:

Sig. TENACE LUIGI Responsabile

Sig. FEDERICI DANIELE Componente

Sig. FANI PATRICK Componente

nel reclamo proposto dalla soc. GIOLICART in riferimento alla gara ALTRO MONDO RISPARMIO -

GIOLICART disputata il 19/11/07 relativa al Campionato calcio a 11 Lega Calcio Terni

AVVERSO

la decisione della Commissione Giudicante di 1^ Istanza della Lega Calcio Terni riportata nel C.U. n°

12 del 16/01/08 con la quale si deliberava, a carico della suddetta società

- perdita della gara per 3 – 0 , art 40 comma b, art. 110 RD “per aver fatto partecipare alla gara un

tesserato non in regola con le norme di partecipazionee e/o tesseramento;

- ammenda di € 25,00 art. 110 RD

- squalifica fino al 19/02/08 dei tesserati PERNAZZA CRISTIAN e CASALI GIORGIO art. 141 RD

ha pronunciato nella riunione del 11/02/08 le seguenti decisioni:

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE

Esaminato il ricorso della società, dopo approfondita discussione, avendo vagliato attentamente tutta la

documentazione in suo possesso, aver soppesato, rigorosamente, quanto previsto dalla Normativa

Generale UISP, accertato che la posizione irregolare del Pernazza non era, minimamente, messa in

discussione, pur facendo, rispettosamente, notare che lo stesso partecipava, prima di essere tesserato

per loro, ad un Campionato (o torneo) amatoriale UISP ad Amelia (TR), organizzato con l’assistenza

tecnico-arbitrale della Lega calcio UISP di Terni, evidentemente, (questo ne desume la Commissione) di

un Comitato Organizzatore del posto che, motu proprio, aveva concesso una deroga al Pernazza per

poter partecipare al loro torneo, con ciò volendo, probabilmente, rappresentare la buona fede della

società quando, successivamente, chiese alla UISP di Terni di tesserarlo per loro (pur sapendo della

squalifica); acquisito il parere della società Giolicart sulla asserita improponibilità ed inammissibilità del

ricorso in II^ Istanza della società Altro Mondo del Risparmio, a norma dell’art. 71 R.D. “preavviso di

presentazione ricorso-esposto” comma A, e sulla conseguente richiesta di annullamento della sentenza

della I^ Ist.za di Terni, deplorata, ove corrispondesse al vero, l’incresciosa circostanza di un tesserato

portatore di squalifica pluriennale che, impunemente disputa tornei sotto egida UISP

DELIBERA

- di respingere in toto il ricorso della società Giolicart, in quanto l’art. 71 citato a sostegno della

richiesta di annullamento della sentenza di 1° grado, non è il solo articolo della Normativa a regolare

tempi e modalità di presentazione dei ricorsi, ovvero non esaurisce né comprende, nelle sue modalità,

tutte le varie fattispecie che si possono presentare, di competenza della I^ Istanza; infatti il successivo

art.72, precisa e con più sicurezza definisce i termini di presentazione dei ricorsi, arrivando, in

correzione, a ritenerli ammissibili fino a 30 giorni per motivi riguardanti l’illecito sportivo o il

tesseramento irregolare; addirittura allungando ad un anno, se il ricorrente è il Presidente della Lega

Calcio competente, con ciò, sostanzialmente, integrando e completando quanto previsto dall’art. 71,

volendo significare che le fattispecie di cui trattasi, invero di rilevantissima importanza, possono essere

conosciute anche dopo le 24 ore successive al loro accadimento, e , non per questo, può o deve essere

precluso, a chicchessia, la possibilità di denunciarle a chi di competenza o di farle divenire oggetto di

giudizio da parte degli organismi addetti. In altre parole, l’art. 71, non può, non esclude, è subordinato a

quanto sancito dal successivo art. 72, che, d’altra parte, come già accennato, meglio individua e precisa

la cornice temporale dentro la quale muoversi o per la proposizione e presentazione di un ricorso, avente

come oggetto, particolari argomenti. Non è peregrino, né ozioso, infine, ricordare alla ricorrente ove

anche, sulla disputa dei tempi utili per il ricorso presentato in I^ Istanza, dalla soc. Altro Mondo del

Rsparmio, ci fosse materia di discussione e qualche dubbio sul contrasto, apparente, delle Norme

contenute negli art. 71 e 72 RD che, dal momento che la circostanza dell’irregolarità del tesseramento

di Pernazza è diventata di dominio pubblico e, quindi, a conoscenza degli organi direttivi della Lega

Calcio, così come prevede e prescrive l’art. 61 RD, è dovere-obbligo, da parte degli organi competenti, di instaurare a carico degli interessati, il relativo provvedimento disciplinare con la conseguente irrogazione

delle sanzioni previste dal RD della Normativa Nazionale. Nel nostro caso le stesse identiche sanzioni

emanate nella delibera della I^ Istanza della Lega Calcio di Terni

- di incamerare la tassa reclamo.

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera nel prossimo Comunicato Ufficiale utile della Lega Calcio Terni.

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IO POSSO FARE SOLO IL PRIMO TEMPO....QUINDI INIZIO ALLE 20,30 E FINISCO ALLE 21,15, NON UN MINUTO IN PIU'...C'HO GENTE A CENA....MA DICO IO, COME CAZZO SE FA' AD ORGANIZZA LE AMICHEVOLI QUANDO CE STA JUVE TORO...BAH!!!

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VRAIMENT RAGASSUOLI, HO GENTE A CENA...MAX ALLE 21,30 CINZIA HA DETTO CHE DEVO STA CO LE LEGS UNDER THE TABLE!!! E QUANDO DICE COSI' NON CE SE RAGIONA...QUINDI IO DO LA MIA DISPONIBILITA' PER IL PRIMO TEMPO!!!

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