Vai al contenuto
David

Per dovere di cronaca.. c’è la possibilità ripescaggio !!

Messaggi raccomandati

22 minuti fa, mides ha scritto:

Io non penso che a sky e al corrsport so così stronzi da pubblica' una notizia del genere senza essere sicuri.... 

 

Mah non crede

ormai tutti fanno la caccia ai click e basta 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

La responsabilità oggettiva del catania c'è...si legge chiaramente nel dispositivo 

Il fatto è  che lo monaco ha rotto talmente i coioni a tutti ....denunciando a destra e sinistra...che qualcuno si è  attivato per fargliela pagare con gli interessi 

Altrimenti non si capisce come mai questa sentenza non fisse uscita fuori prima ....chi è  causa del suo mal pianga se stesso 

 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Per quanto riguarda la Società CATANIA Calcio Spa va applicata, come detto, solo la sanzione prevista per la responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al DELLI CARRI di cui all'art. 9 CGS, così come contestata alla lettera 1B) dell'atto di deferimento. Tenuto conto del ruolo di semplice partecipe accertato a carico del DELLI CARRI ed applicato il vincolo della continuazione con i fatti contestati alla stessa Società già giudicati con la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, si reputa congrua una sanzione ulteriore di € 20.000,00 di ammenda. 

 

QUESTO IL PASSAGGIO, giusto?

  • Voto Positivo 1

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Adesso, il professore ha scritto:

Per quanto riguarda la Società CATANIA Calcio Spa va applicata, come detto, solo la sanzione prevista per la responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al DELLI CARRI di cui all'art. 9 CGS, così come contestata alla lettera 1B) dell'atto di deferimento. Tenuto conto del ruolo di semplice partecipe accertato a carico del DELLI CARRI ed applicato il vincolo della continuazione con i fatti contestati alla stessa Società già giudicati con la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, si reputa congrua una sanzione ulteriore di € 20.000,00 di ammenda. 

 

QUESTO IL PASSAGGIO, giusto?

sì appunto, articolo 9

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 minuto fa, dragonball ha scritto:

La responsabilità oggettiva del catania c'è...si legge chiaramente nel dispositivo 

Il fatto è  che lo monaco ha rotto talmente i coioni a tutti ....denunciando a destra e sinistra...che qualcuno si è  attivato per fargliela pagare con gli interessi 

Altrimenti non si capisce come mai questa sentenza non fisse uscita fuori prima ....chi è  causa del suo mal pianga se stesso 

 

L'avevo scritto anche io.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
21 minuti fa, dragonball ha scritto:

La responsabilità oggettiva del catania c'è...si legge chiaramente nel dispositivo 

Il fatto è  che lo monaco ha rotto talmente i coioni a tutti ....denunciando a destra e sinistra...che qualcuno si è  attivato per fargliela pagare con gli interessi 

Altrimenti non si capisce come mai questa sentenza non fisse uscita fuori prima ....chi è  causa del suo mal pianga se stesso 

 

 

 

Chi non è casto per lo meno sia saggio  

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

D3. Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, nonché le società che, al momento della decisione sulla integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2018/2019, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
3 minuti fa, ruber-viridis draco ha scritto:

Nella fattispecie, invece, l'illecito associativo è diverso e distinto dai singoli illeciti sportivi costituiti dalle diverse violazioni dell'art. 7 CGS, e da esso non può che conseguire una specifica responsabilità oggettiva a carico del CATANIA Calcio Spa per i fatti posti in essere in violazione dell'art. 9 CGS dal DELLI CARRI, che, come detto, rivestiva all'epoca dei fatti il ruolo di Direttore Sportivo della Società.

 

Per quanto riguarda la Società CATANIA Calcio Spa va applicata, come detto, solo la sanzione prevista per la responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al DELLI CARRI di cui all'art. 9 CGS, così come contestata alla lettera 1B) dell'atto di deferimento. Tenuto conto del ruolo di semplice partecipe accertato a carico del DELLI CARRI ed applicato il vincolo della continuazione con i fatti contestati alla stessa Società già giudicati con la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, si reputa congrua una sanzione ulteriore di € 20.000,00 di ammenda.

 

Quindi Ruber, mi sembra una condanna (ulteriore) per responsabilità oggettiva.

 

ora segue sentenza carina CORTE CONI

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ora leggete questo fino alla fine chè è una bomba.

 

Allora i miei unici dubbi erano: che il D3 si applicasse solo all’illecito sportivo consumato (e non tentato, come nel caso Catania), e che fosse fuori l’ipotesi di “responsabilità oggettiva”, includendosi solo l’illecito diretto (Catania sanzionato per responsabilità oggettiva).

L’Alta Corte CONI, con sentenza del 3 ottobre 2013, fuga ogni dubbio: quando si parla di illecito sportivo preclusivo del ripescaggio si include il tentativo e la responsabilità oggettiva (entrambi costituenti illecito sportivo).

 

“in ipotesi di accertato illecito sportivo (sia esso diretto o per responsabilità oggettiva), la preclusione al ripescaggio per la società avvantaggiata (o avvantaggiabile in caso di mero tentativo non accolto) costituisce un efficace deterrente e strumento contro il deprecabile fenomeno, che rischia di compromettere proprio le invocate - sia pure ad altri fini – lealtà, correttezza e trasparenza, ledendo principi fondamentali per lo sport.

Nel caso di responsabilità oggettiva della società sportiva vi è sempre un soggetto che effettivamente abbia operato o tentato l’illecito (accertato), prendendone l’iniziativa o aderendovi, e che, seppure non agisca per conto ed incarico (accertato) della associazione sportiva o non la rappresenti (altrimenti si potrebbe configurare anche una responsabilità c.d. diretta della società), tuttavia opera a vantaggio della compagine associativa cui appartiene, ed in maniera tutt’altro che secondaria, come nel caso di tesserato o altro soggetto ulteriormente qualificato come attore dello sport o giocatore, nella specie considerata come allenatore, costituente la guida tecnica della squadra.

È corretto che si applichi la previsione afflittiva dell’esclusione dal “ripescaggio” anche a carico della società sportiva condannata per illecito sportivo in base a responsabilità oggettiva, (in quanto avvantaggiata o da avvantaggiare in base a tentativo non accolto) come strumento deterrente rispetto a condotte (di tesserato della stessa società, e salva la speciale ipotesi di fatto commesso da terzi: cfr. Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., art. 4) in spregio dei suddetti principi fondamentali dello sport.

 

MA C’È UN DATO GIGANTESCO DI PIÙ

Dice l’Alta Corte: “Non è configurabile una qualsiasi forma di duplicazione o nuova valutazione retroattiva di illecito, né tantomeno di reiterazione sanzionatoria, se vi sia stata una precedente condanna, per illecito sportivo in sede disciplinare a carico di società sportiva (con irrogazione di pena consistente in perdita di punteggio e ammenda pecuniaria), quando successivamente la condanna venga presa in considerazione, con ascrizione di conseguenze - perfino se prima non previste -ad un fatto (la condanna) in essere al momento della nuova misura (esclusione da ripescaggio).

Quindi non si applica secondo l’Alta Corte il principio di irretroattività se il mancato ripescaggio era conseguenza non prevista al momento della condanna (l’opposto di quanto sostenuto dal Novara e che da mesi ci sgoliamo a sostenere).

 
  • Voto Positivo 1

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
2 minuti fa, bartolelli ha scritto:

Per quanto riguarda la Società CATANIA Calcio Spa va applicata, come detto, solo la sanzione prevista per la responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al DELLI CARRI di cui all'art. 9 CGS, così come contestata alla lettera 1B) dell'atto di deferimento. Tenuto conto del ruolo di semplice partecipe accertato a carico del DELLI CARRI ed applicato il vincolo della continuazione con i fatti contestati alla stessa Società già giudicati con la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, si reputa congrua una sanzione ulteriore di € 20.000,00 di ammenda.

 

Quindi Ruber, mi sembra una condanna (ulteriore) per responsabilità oggettiva.

 

ora segue sentenza carina CORTE CONI

Mi fido!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
2 minuti fa, ruber-viridis draco ha scritto:

sì appunto, articolo 9

 

1 minuto fa, bartolelli ha scritto:

Per quanto riguarda la Società CATANIA Calcio Spa va applicata, come detto, solo la sanzione prevista per la responsabilità oggettiva per i fatti attribuiti al DELLI CARRI di cui all'art. 9 CGS, così come contestata alla lettera 1B) dell'atto di deferimento. Tenuto conto del ruolo di semplice partecipe accertato a carico del DELLI CARRI ed applicato il vincolo della continuazione con i fatti contestati alla stessa Società già giudicati con la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare del 11 agosto 2015, si reputa congrua una sanzione ulteriore di € 20.000,00 di ammenda.

 

Quindi Ruber, mi sembra una condanna (ulteriore) per responsabilità oggettiva.

 

ora segue sentenza carina CORTE CONI

Ma non per illecito sportivo.

 

———-

 

“...bisogna quindi ritenere e dichiarare che la responsabilità oggettiva del CATANIA Calcio Spa per gli illeciti sportivi commessi dal DELLI CARRI e quella presunta per gli illeciti sportivi commessi a vantaggio della Società dall'IMPELLIZZERI sono assorbite nella responsabilità dello stesso CATANIA Calcio Spa in precedenza accertata e sanzionata con la decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare depositata il 20 agosto 2015.”

 

———

 

piuttosto non ho capito perché il catania non ha subito condanna per la violazione dell’art. 6 di Impellizzeri (divieto di scommesse) che l’avrebbe fatta ricadere

mani e piedi sul D.3

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 minuto fa, mariofusi ha scritto:

 

Ma non per illecito sportivo.

 

———-

 

“...bisogna quindi ritenere e dichiarare che la responsabilità oggettiva del CATANIA Calcio Spa per gli illeciti sportivi commessi dal DELLI CARRI e quella presunta per gli illeciti sportivi commessi a vantaggio della Società dall'IMPELLIZZERI sono assorbite nella responsabilità dello stesso CATANIA Calcio Spa in precedenza accertata e sanzionata con la decisione del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Disciplinare depositata il 20 agosto 2015.”

 

———

 

piuttosto non ho capito perché il catania non ha subito condanna per la violazione dell’art. 6 di Impellizzeri (divieto di scommesse) che l’avrebbe fatta ricadere

mani e piedi sul D.3

Leggi sopra

Modificato da bartolelli

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 minuto fa, bartolelli ha scritto:

Leggi sopra

Ho letto ma non lo trovo applicabile.

il catania è stato sanzionato per illecito sportivo solamente nel 2015.

con questa sentenza venuta fuori oggi è stata sanzionata per responsabilità oggettiva per violazioni dei suoi tesserati ma del solo articolo 9 CGS

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
24 minuti fa, dragonball ha scritto:

Questa è  cinese ....che per caso hai vissuto a prato ?

 

 

No 😃

 

l’ho sentito da capello, anche se pare sbaglio’ Citazione 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
3 minuti fa, il professore ha scritto:

PS - MA SIETE SICURI CHE STIAMO ANALIZZANDO LA SENTENZA GIUSTA?

Perché il Corriere parla di partite con Bologna e Brescia e sentenze nel 2016....

guardate qui:

http://www.ternananews.it/in-primo-piano/sky-catania-ripescaggio-in-serie-b-a-rischio-ecco-il-perche-43405

 

A me sembra diversa da quella postata da Barto, no? Anche il numero e la data sono diverse 

  • Voto Positivo 1

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
17 minuti fa, ruber-viridis draco ha scritto:

No, dice che per l'illecito sportivo non viene applicata, lo dice in modo esplicito. Leggi Mariofusi sopra

Viene applicata l’ulteriore sanzione (ulteriore) di 20.000 euro, aggiuntiva rispetto alle pregresse, per responsabilità oggettiva e questa - come da sentenza Alta Corte coni, è equiparata all’illecito sportivo anche solo tentato.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
4 minuti fa, il professore ha scritto:

A me sembra diversa da quella postata da Barto, no? Anche il numero e la data sono diverse 

Vero è un’altra ed è questa qui

 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/50.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2534440_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf

 

e qui c’è responsabilità oggettiva per violazione articolo 7 (illecito sportivo) quindi qui non ci sono dubbi.

 

bisogna a questo punto vedere se la sentenza di appello conferma il tutto

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Adesso, ruber-viridis draco ha scritto:

Dici che sarebbe meglio una dose massiccia de picchia? 

Vada per la picchia, ma nel momento in cui l’Alta Corte parla di responsabilità oggettiva precludente il ripescaggio (da porsi alla stessa stregua dell’illecito tentato o consumato), non vedo quale sia il problema.

NB: la parte più importante è che negano il principio di irretroattività delle norme regolanti i ripescaggi (che è la base della nostra difesa).

Ora cerchiamo Brescia e Bologna.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
7 minuti fa, bartolelli ha scritto:

Viene applicata l’ulteriore sanzione (ulteriore) di 20.000 euro, aggiuntiva rispetto alle pregresse, per responsabilità oggettiva e questa - come da sentenza Alta Corte coni, è equiparata all’illecito sportivo anche solo tentato.

continuo a dire: per violazione articolo 9 e non per illecito sportivo. 

Comunque la violazione per illecito sportivo e relativa sanzione per il Catania è presente nell'altra sentenza che ho postato qui sopra

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 minuto fa, mariofusi ha scritto:

Vero è un’altra ed è questa qui

 

http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/50.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2534440_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf

 

e qui c’è responsabilità oggettiva per violazione articolo 7 (illecito sportivo) quindi qui non ci sono dubbi.

 

bisogna a questo punto vedere se la sentenza di appello conferma il tutto

Stavolta cerca tu che sono reduce da 12 ore di convegno di studi.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
1 minuto fa, bartolelli ha scritto:

Vada per la picchia, ma nel momento in cui l’Alta Corte parla di responsabilità oggettiva precludente il ripescaggio (da porsi alla stessa stregua dell’illecito tentato o consumato), non vedo quale sia il problema.

NB: la parte più importante è che negano il principio di irretroattività delle norme regolanti i ripescaggi (che è la base della nostra difesa).

Ora cerchiamo Brescia e Bologna.

Si questo è chiaro. 

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
3 minuti fa, mariofusi ha scritto:

continuo a dire: per violazione articolo 9 e non per illecito sportivo. 

Comunque la violazione per illecito sportivo e relativa sanzione per il Catania è presente nell'altra sentenza che ho postato qui sopra

Meglio così ma l’art.9 è ancora più grave: è una associazione per delinquere finalizzata all’illecito sportivo.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Preso dal forum del Catania

) La Corte, pertanto, in parziale accoglimento dei ricorsi dei signori Pulvirenti ed Arbotti ed
in riforma della decisione impugnata del TFN, con riferimento alla gara Bologna - Catania ravvisa
nei fatti loro contestati la violazione dell’art. 1-bis del C.G.S. e non già dell’art. 7 del C.G.S.,
riducendo conseguentemente come da dispositivo la sanzione inflitta.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

×

Informazione Importante

Usando questo sito acconsenti ai nostri Termini D'uso. Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.