questo è il testo della decisione della disciplinare, che non "cita" i tre punti alla ternana primavera. Come hai fatto a dedurlo? mi manca qualche passaggio?
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I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, visto altresì il C.U. 149/A 18/4/03 della F.I.G.C.,
ritiene che l’esposto presentato dalla società Catania, nella parte concernente la regolarità
della gara Catania-Siena del 12/4/03, sia infondato e che pertanto non vi siano
provvedimenti da adottare in relazione al deferimento del Presidente della L.N.P. in data
18/4/03.
Rileva preliminarmente la Commissione che il disposto dell’art. 17, comma 3 CGS, pone
il criterio, tassativo, secondo il quale “il calciatore colpito da squalifica per una o più
giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale
militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”, criterio la
cui specifica portata sanzionatoria non è diversamente interpretabile attraverso il richiamo
alla previsione contenuta nel comma 13 del medesimo articolo. In quest’ottica, dunque,
deve affermarsi che il calciatore Martinelli Luigi ha regolarmente “scontato” la giornata di
squalifica irrogatagli con provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo con CU 289
dell’1 aprile 2003 non partecipando alla gara del Campionato di Serie B Tim Siena-Napoli
del 5/4/2003 (prima gara successiva al detto comunicato ufficiale), ininfluente – a tali
effetti – risultando la circostanza che, nella medesima giornata del 5/4/2003, egli sia stato
invece schierato nella gara del Campionato Nazionale Primavera Siena-Ternana. Invero, la
previsione dell’art. 17, comma 13, secondo cui: “la squalifica irrogata impedisce al
tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale per il periodo della
squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le
giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3”, non può essere
intesa nel senso che la partecipazione del calciatore squalificato ad altra gara, disputata
nella medesima giornata da altra squadra della medesima Società, implichi la mancata
espiazione della sanzione irrogatagli rispetto ad altra e diversa manifestazione.
Infatti, sulla ribadita premessa dell’ineludibile portato della previsione di cui al comma 3,
la violazione dell’obbligo di astensione da qualsiasi attività sportiva sancito dal comma 13
trova autonoma e separata sanzione disciplinare ex art. 12 comma 5 relativamente alla
diversa gara disputata nella medesima giornata, come appunto nel caso in esame, nel
Campionato Primavera Siena-Ternana, a cui il Martinelli non avrebbe dovuto partecipare
proprio in forza della preclusione dettata dall’art. 17 comma 13.ഊIn sostanza, la violazione dell’obbligo di cui al comma 13 non determina la mancata
espiazione della squalifica irrogata, e ciò per l’assorbente ragione che il concetto di
“squadra” espresso dal comma 3 non può essere dilatato e confuso – stante la sua
specificità, rafforzata dal riferimento alle “gare ufficiali” con essa disputate – con quello
di “Società sportiva di appartenenza”.
In quest’ottica, del resto, risulta ininfluente il precedente giurisprudenziale di cui alla
delibera CAF 8.5.1985 n. 25/C, posto che esso attiene alla diversa fattispecie allora
disciplinata dall’art. 36 Reg. Disc. per l’attività dei dilettanti in ambito regionale e del
settore giovanile (oggi art. 41 CGS). Anzi, proprio la diversa disciplina contenuta nell’art.
41, comma 1, CGS quanto ai criteri di espiazione della squalifica sta a dimostrare – in
considerazione della specificità del settore di attività cui si riferisce – la sua non
estensibilità in via analogica al settore professionistico.
In definitiva, non si ravvisano irregolarità nella partecipazione del calciatore Martinelli
Luigi alla gara Catania-Siena del 12 aprile 2003.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara che non vi sono provvedimenti da adottare in
ordine al deferimento inoltrato dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti in data
18 aprile 2003.