Vai al contenuto
pedro

CIRCOLO LAVORATORI TERNI CALCIO A 5

Messaggi raccomandati

DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE A CARICO DEL CALCIATORE WILSON SANTOS ARAUJO PER VIOLAZIONE ART. 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ CLT CIRCOLO LAVORATORI TERNI PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2730/FDF del 07.10.2002)

 

La Commissione Disciplinare,

 

letto il deferimento;

visti gli atti;

valutate le risultanze degli ulteriori accertamenti disposti;

sentito il rappresentante della società deferita;

atteso il giudizio espresso dalla Commissione Tesseramenti nella riunione del 27.2.2003,

 

premesso

 

- che nel deferimento del 7.10.2002 si assume che il calciatore WILSON SANTOS ARAUJO, tesserato per il CLT Terni con decorrenza 25.9.2002, abbia partecipato alla gara CLT Terni – Giampaoli Ancona del 21.9.2002 senza averne titolo;

- che la decorrenza adottata (25.9.2002, a fronte dell’inoltro della richiesta di tesseramento in data anteriore alla gara) discende dall’avere, l’Ufficio Tesseramento, ritenuta necessaria l’autorizzazione del Presidente Federale di cui alla seconda parte del 6° co. dell’art. 40 N.O.I.F., intervenuta appunto il 25.9.2002, e dalla previsione di una eccezionale decorrenza (dalla data di autorizzazione piuttosto che, secondo la regola generale di cui all’art. 39, 3° co., N.O.I.F., dalla data di spedizione della richiesta di tesseramento) per tutti i calciatori soggetti ad autorizzazione;

- che la Commissione Tesseramenti, sollecitata a pronunciarsi circa la correttezza della subordinazione del tesseramento del WILSON all’autorizzazione, e dunque circa la legittima decorrenza del vincolo, ha stabilito la necessità dell’autorizzazione del Presidente Federale, fissando la decorrenza alla data del provvedimento autorizzatorio;

 

rilevato e ritenuto

 

- che, conseguentemente, il tesseramento del WILSON in favore del CLT Terni decorre dal 25.9.2002;

- che il calciatore, la cui partecipazione alla gara del 21.9.2002 è documentalmente provata, era, all’epoca, in posizione irregolare, giacchè non tesserato;

- che il deferimento è tempestivo, essendo intervenuto entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara;

- che all’accertamento della posizione irregolare del WILSON consegue la responsabilità della società ex art. 12, 5° co., lett. a), C.G.S.;

- che nei confronti del calciatore occorre dichiarare l’improcedibilità dell’azione disciplinare, trattandosi di soggetto che, non essendo tesserato al momento della contestata infrazione, non apparteneva all’ordinamento federale, e dunque non era tenuto all’osservanza delle norme domestiche, quantunque, all’atto del giudizio, sia ormai tesserato,

 

P. Q. M.

 

in parziale accoglimento del deferimento,

dichiara la società CLT Terni responsabile della violazione di cui agli artt. 1 e 12 C.G.S. e, per l’effetto, infligge alla medesima la punizione sportiva della perdita della gara CLT Terni – Giampaoli Ancona del 21.9.2002 con il punteggio di 0 - 2, e l’ammenda di Euro 500,00;

dichiara non doversi procedere nei confronti di WILSON SANTOS ARAUJO, trattandosi di soggetto non tesserato al momento del fatto.

 

 

PER UNA LEGGEREZZA ADDIO PLAYOFF ??????????????? :angry:

 

Dopo la Coppa...............la frittata de zucche!!!!!!!!!!!!!!!! :blink::angry::angry::angry::blink:

Modificato da pedro

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

×

Informazione Importante

Usando questo sito acconsenti ai nostri Termini D'uso. Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.