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cari utensili, vorrei realizzare dei video documentari e vorrei capire se è possibile utilizzare delle foto prese da internet.

è legale?.. è necessario citare la fonte?

esistono limitazioni diverse sui vari paesi della comunità europea?

grazie per la collaborazione.

cordialità :D

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cari utensili, vorrei realizzare dei video documentari e vorrei capire se è possibile utilizzare delle foto prese da internet.

è legale?.. è necessario citare la fonte?

esistono limitazioni diverse sui vari paesi della comunità europea?

grazie per la collaborazione.

cordialità :D

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le foto possono essere protette dal diritto di autore

se sono regolate dallla legge italiana (in quanto pubblicate in Italia) occorre l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore

 

per l'estero bisogna vedere se ci sono convenzioni internazionali sul copyright

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articolo 88 del testo unico del diritto d'autore

 

88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

 

 

articolo 91 del testo unico del diritto d'autore

 

91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

 

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

 

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

 

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (114).

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articolo 88 del testo unico del diritto d'autore

 

88.  Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

 

 

articolo 91 del testo unico del diritto d'autore

 

91.  La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

 

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

 

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

 

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (114).

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grazie davvero Mepì ma non ho capito la parte in neretto che poi mi sa che è quella che realmente mi interessa :ph34r:

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articolo 88 del testo unico del diritto d'autore

 

88.  Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

 

 

articolo 91 del testo unico del diritto d'autore

 

91.  La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

 

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

 

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

 

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88 (114).

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grazie davvero Mepì ma non ho capito la parte in neretto che poi mi sa che è quella che realmente mi interessa :ph34r:

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queste le disposizioni speciali sul ritratto

 

96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

 

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

 

98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la produzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

 

 

 

per l'altro aspetto, si fa riferimento ad una foto che ritrae un'opera d'arte , soggetta anch'essa a diritto d'autore

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