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c'è qualche fiscalista - tributarista in linea?

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Lunedí 14 Marzo 2016

 

«Confini mobili» sulle operazioni antieconomiche delle imprese

 

di Gianfranco Ferranti

 

 

L’antieconomicità delle operazioni effettuate dalle imprese deve essere valutata considerando la complessiva situazione contrattuale e aziendale e ricercando ulteriori elementi che consentano di accertare un corrispettivo della transazione diverso da quello contabilizzato e dichiarato. Sono questi i presupposti con i quali si ritiene che gli uffici delle Entrate possano sindacare la congruità dei corrispettivi delle transazioni commerciali in presenza di comportamenti antieconomici e che la Corte di cassazione ha recentemente iniziato ad affrontare.

 

Il «contesto complessivo»

 

La sentenza 19408/2015 ha precisato che la valutazione della logicità economica dei comportamenti dei contribuenti va operata considerando il «contesto complessivo» delle operazioni. Nell’accertamento impugnato era stata contestata a una società esercente l’attività di commercio di veicoli industriali l’antieconomicità delle operazioni di acquisto di veicoli usati a un prezzo superiore a quello della successiva rivendita. L’Agenzia aveva affermato che «pur essendo, in linea teorica, condivisibile una strategia quale quella dedotta dalla contribuente (...) la Ctr avrebbe dovuto (...) dimostrare la correttezza dell’operazione». Aveva pertanto condiviso, sia pure «in linea teorica», il principio secondo il quale l’economicità della singola operazione va giudicata in base alla complessiva strategia imprenditoriale.

 

La Cassazione ha ritenuto corretto l’operato della società, affermando che «la incontroversa sopravvalutazione dei veicoli usati acquisiti in permuta dalla contribuente andava inserita nel contesto complessivo dell’operazione». Questo condivisibile principio era stato già affermato dalla stessa Corte nella sentenza 6337/2002 e dalla Ctr Veneto nella sentenza 32/2009, nella quale è stato osservato che la rivendita a prezzi inferiori a quelli di acquisto poteva dipendere dalla necessità «di vendere celermente a causa del deprezzamento dell’usato con il passare del tempo e soprattutto degli oneri finanziari e di gestione del magazzino» e che quello che va considerato è «il risultato economico complessivo, che risulta essere significativamente positivo». La Ctr del Lazio ha, invece, ritenuto, nella sentenza 68/2012, che la vendita sottocosto dell’usato sfuggirebbe alla logica del profitto e del buon senso e confermato l’accertamento dell’ufficio perché la società non aveva fornito un’idonea prova delle proprie scelte.

 

Gli «ulteriori elementi»

 

Il principio della necessità di ulteriori elementi probatori emerge con chiarezza dall’articolo 5, commi 2 e 3, del Dlgs 147/2015, nel quale è stabilito, con due norme di interpretazione autentica, che le disposizioni che disciplinano l’imposizione delle plusvalenze relative alle cessioni di immobili e aziende vanno intese nel senso che l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore di mercato e che la normativa sul transfer pricing “estero” va interpretata nel senso che la relativa disciplina non si applica alle transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo residenti in Italia.

 

La Cassazione tuttavia non sembra dello stesso avviso: nella sentenza 13468/2015 ha infatti affermato che, una volta accertata l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’ufficio non è tenuto a fornire ulteriori riscontri. Queste affermazioni - contenute anche nelle precedenti sentenze 14068/2014 e 9722/2015 – non appaiono condivisibili e non risultano in linea con quanto affermato dal Comando generale della Guardia di finanza nella circolare 1/2008 e dalle Entrate nella circolare 18/E del 2010, nella quale è stato precisato che occorre, per sostenere l’infedeltà del corrispettivo dichiarato, che ricorrano, oltre allo scostamento dello stesso rispetto al prezzo mediamente praticato, anche «ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa».

 

 

Lunedí 14 Marzo 2016

 

P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

 

 

 

 

domanda per iperspecialisti

il comportamento di chi sappiamo noi, è analizzabile sotto questo punto di vista?

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ok

e chi potrebbe rilevare una gestione antieconomica? solo la guardia di finanza?

Rispondo sempre da persona non specializzata.

Innanzitutto credo che chiunque sia danneggiato da questo modo di fare possa andare dal magistrato e dire "guardi, il signor X o la società Y comportandosi in una certa maniera ledono i miei interessi".

Poi indubbiamente l'organo preposto a sorvegliare (il verbo non è appropriatissimo, ma ci siamo capiti... :P ) sulla legittimità di certe operazioni è a GdF.

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Rispondo sempre da persona non specializzata.

Innanzitutto credo che chiunque sia danneggiato da questo modo di fare possa andare dal magistrato e dire "guardi, il signor X o la società Y comportandosi in una certa maniera ledono i miei interessi".

Poi indubbiamente l'organo preposto a sorvegliare (il verbo non è appropriatissimo, ma ci siamo capiti... :P ) sulla legittimità di certe operazioni è a GdF.

 

anche perché se aspettiamo gli organi amministrativi sportivi campa cavallo

anzi ..per loro va tutto bene se no sarebbero intervenuti di fronte a tante operazioni "a perdere"

 

.. o no??

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anche perché se aspettiamo gli organi amministrativi sportivi campa cavallo

anzi ..per loro va tutto bene se no sarebbero intervenuti di fronte a tante operazioni "a perdere"

 

.. o no??

Cosa intendi con "organi amministrativi"? ;)

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La Covisoc non credo faccia questo genere di controlli.

 

a che cazzo serve allora?

possibile che se una società calcistica a scopo di lucro e pure società per azioni , gestisce i suoi affari a "perdere" nessuno può fare niente?

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a che cazzo serve allora?

possibile che se una società calcistica a scopo di lucro e pure società per azioni , gestisce i suoi affari a "perdere" nessuno può fare niente?

Vado a logica senza avere titoli per parlare... la covisoc controlla che i pagamenti degli stipendi, dei contributi e dell'irpef siano in regola. Non credo possa o sia in grado di verificare eventuali situazioni che hai descritto. Su quello ci sono altri organi extracalcistici addetti.

E' evidente che il mondo del calcio sia un po' "atipico" nella gestione dei suoi affari. Milioni di euro che fioccano a destra e a manca e mi sono sempre chiesto come sia possibile. Non parlo della Ternana, ma delle società di ben altro spessore. Ogni tanto esce qualche scandaluccio che poi cade nel dimenticatoio e tutti felici e contenti.

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Vado a logica senza avere titoli per parlare... la covisoc controlla che i pagamenti degli stipendi, dei contributi e dell'irpef siano in regola. Non credo possa o sia in grado di verificare eventuali situazioni che hai descritto. Su quello ci sono altri organi extracalcistici addetti.

E' evidente che il mondo del calcio sia un po' "atipico" nella gestione dei suoi affari. Milioni di euro che fioccano a destra e a manca e mi sono sempre chiesto come sia possibile. Non parlo della Ternana, ma delle società di ben altro spessore. Ogni tanto esce qualche scandaluccio che poi cade nel dimenticatoio e tutti felici e contenti.

 

non posso che pensare che si chiude un occhio , se non due

 

Io so un turnista, non lo so se te va bene uguale.

 

capace che la gestisci meglio te :D

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