Vai al contenuto
pedro

CIRCOLO LAVORATORI TERNI UNDER 21 CALCIO A 5

Messaggi raccomandati

Ieri pomeriggio nella partita svoltasi a 6 Km da Nola valevole come ottavi di finale di Coppa Italia di categoria, i nostri giocatori sono stati oggetto di continui atti intimidatori sfociati in rissa nell'intervallo che hanno visto coinvolti i dirigenti e giocatori della squadra ospitante ed anche qualche spettatore.

La dirigenza del C.L.T. presente è stata, visto il protrarsi delle provocazioni, a ritirare la squadra sebbene stava vincendo la gara.

Già all'andata qui a Terni c'erano state delle minacce.

W lo sport

:angry:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

10 e 11 Marzo ricordatevelo !!!!!

 

Il C.L.T. il 10 gioca alle 19.00

 

La finalissima l'11 alle 19.00 e speriamo che ci sia il C.L.T. :)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

GARA DEL 26/02/2003 MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 - CIRCOLO LAVORATORI TERNI

Il Giudice Sportivo,

In merito alla gara in oggetto definitivamente sospesa dall'arbitro all'inizio del secondo tempo, il MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 ha proposto ricorso chiedendo che venisse applicata in danno della società CIRCOLO LAVORATOR I TERNI la punizione sportiva della perdita dell'incontro col punteggio di 0-2, prevista ai sensi dell'art. 12, 5° comma, del C.G.S. per aver provveduto a schierare nel corso della stessa i calciatori WILSON SANTOS ARAUJO, SARTORI EVERTON e GIOVANNINI DAVID in posizione irregolare di tesseramento.

Il ricorso è infondato e va respinto in quanto dalle indagini esperite presso l'ufficio tesseramenti i tre calciatori risultano regolarmente tesserati presso il CIRCOLO LAVORATORI TERNI rispettivamente dal 25.9.2002 WILSON SANTOS ARAUJO, dal 12.9.2002 SARTORI EVERTON e dal 29.12.2000 GIOVANNINI DAVID. Ne deriva di conseguenza la partecipazione a pieno titolo all'incontro in oggetto.

Esaminando poi il referto arbitrale della gara in questione si rileva che all'inizio del secondo tempo, mentre le due compagini facevano rientro sul terreno di gioco, alcuni sostenitori della squadra locale, circa sei, penetravano sul terreno di gioco stesso aggredendo e malmenando i calciatori della squadra avversaria, uno dei quali, non identificato dall'arbitro, riportava una contusione al naso con conseguente fuoriuscita di sangue. L'intervento dei dirigenti della squadra ospitata determinava l'allontanamento degli intrusi ed il conseguente ristabilimento della calma. L'arbitro, pertanto, verificata la sussistenza di idonee condizioni di sicurezza per proseguire l'incontro convocava le due compagini per l'inizio del secondo tempo. La società ospitata, nonostante sollecitata dal direttore di gara, si rifiutava di continuare sostenendo che i propri calciatori erano rimasti scossi per l'aggressione subita e non più nelle condizioni psicologiche di proseguire l'incontro. L'arbitro dopo aver atteso quindici minuti, riscontrato che nonostante le ripristinate condizioni di sicurezza la società ospitata non aveva aderito all'invito a riprendere la gara, decretava la sospensione definitiva della partita.

Va rilevato, nella circostanza, come il rifiuto posto in essere dalla società CIRCOLO LAVORATORI TERNI abbia violato il dettato dell'art. 53, comma 1 e 2 delle N.O.I.F., che prevede l'obbligo per le società di portare a termine le gare iniziate, venendo dichiarate in caso contrario rinunciatarie a tutti gli effetti. Va altresì considerato che la condotta violenta posta in essere dai sostenitori del MARIGLIANO 94 CALCIO A 5 concretizza l'ipotesi contemplata dagli artt. 11 e 12 del C.G.S., ancorché sia stata posta in essere in un unico episodio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 53 NOIF ed 11,13,24,31 e 34 del C.G.S.;

decide:

- di comminare alla CIRCOLO LAVORATORI TERNI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e la conseguente esclusione dalla prosecuzione della manifestazione ai sensi di quanto a suo tempo stabilito nella norma di partecipazione di cui all’allegato n°1 al C.U. n ° 83 del 17.10.2002;

- di respingere il ricorso proposto dal MARIGLIANO 94 CALCIO A 5;

- tenuto conto della particolarità della manifestazione, caratterizzata da incontri di andata e ritorno, si decreta di infliggere alla società MARIGLIANO 94 CALCIO A 5, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti di condotta violenta posta in essere dai propri sostenitori in danno dei calciatori della squadra avversaria, quanto segue:

1) L’esclusione dalla manifestazione ai sensi dell’art. 13 lett. L del C.G.S., in quanto qualsiasi altra sanzione farebbe venir meno l’afflittività della pena;

2) la squalifica del terreno di gioco per due giornate di gara, nonché l’ammenda di € 1000 ai sensi del’art.11 del C.G.S.;

3) il risarcimento delle spese mediche eventualmente sostenute dalla società CIRCOLO LAVORATORI TERNI per i danni fisici riportati dal proprio calciatore se richieste e documentate;

4) l’addebito alla società MARIGLIANO 94 CALC IO A 5 della tassa di reclamo.

 

Avete letto bene, per voi questa è giustizia sportiva (non conta chi mena e chi viene pestato)???????????? :angry:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per lasciare un commento

Devi essere un utente registrato per poter lasciare un commento

Crea un account

Iscriviti per un nuovo account nella nostra comunità. È facile!

Registra un nuovo account

Accedi Subito

Sei già registrato? Accedi da qui.

Accedi Adesso

×

Informazione Importante

Usando questo sito acconsenti ai nostri Termini D'uso. Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.