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Claudio75

"Un reato diffondere gratis il calcio Sky"

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Dopo la sentenza della Suprema corte nuovo processo per due milanesi

indagati per avere messo nei loro siti i link per le partite della rete tv

 

Il tribunale lombardo aveva stabilito che non c'era reato "perché gli incontri

erano messi in rete da emittenti cinesi che avevano acquistato da Sky i diritti"

 

ROMA - E' illegale la diffusione gratuita dei link delle partite di calcio sulle quali Sky vanta un diritto di esclusiva. Lo ha stabilito la corte di Cassazione che ha disposto un nuovo processo nei confronti di due milanesi indagati per avere "illecitamente diffuso e trasmesso via internet eventi sportivi" rispetto ai quali Sky vantava, appunto, l'esclusiva.

 

Al centro della vicenda, nata da una denuncia di Sky, il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal pubblico ministero di due siti web, attraverso i quali, secondo la tesi accusatoria, "erano stati illecitamente diffusi e trasmessi via internet eventi sportivi (partite di campionato di calcio italiano) rispetto ai quali Sky vantava un diritto di esclusiva", una prassi, sempre secondo l'accusa, che viola la legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore. Il gip, però, non aveva convalidato il sequestro e il pm si era visto respingere il proprio appello contro tale decisione dal tribunale milanese: tale condotta, secondo il giudice, non poteva essere punita penalmente in quanto "posteriore alla immissione in rete delle opere protette".

 

Il tribunale aveva, infatti, accertato che mediante una normale connessione via internet un numero imprecisato di utenti riuscisse a vedere le partite trasmesse da Sky, ma "ciò era consentito non attraverso l'elusione delle misure tecnologiche predisposte dalla società, ma perché le partite erano immesse in rete da alcune emittenti cinesi che avevano acquistato da Sky il diritto di trasmetterle localmente". Secondo il tribunale gli indagati (un 30enne e un 23enne proprietari dei due siti), "avevano facilitato l'accesso a tale prodotto con la diffusione di informazioni e la predisposizione di un link che permetteva il collegamento diretto ai server cinesi" e quindi "si erano limitati a diffondere in via telematica un prodotto che già altri avevano immesso e la condotta di agevolazione alla consultazione dei siti avveniva in un momento successivo al perfezionamento del reato".

 

La Suprema corte, invece, ha accolto il ricorso del pm: per gli ermellini della terza sezione penale "è innegabile - si legge nella sentenza 33945 - che gli attuali indagati hanno agevolato attraverso un sistema di guida online la connessione e facilitato la sincronizzazione con l'evento sportivo: senza l'attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate. I giudici di piazza Cavour, spiegano che le informazioni sul link e sulle modalità per la visione delle partite in Italia, "per raggiungere il loro obiettivo, devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l'azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato".

 

E la Cassazione conclude che "l'attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato. Non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell'azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti".

 

(14 ottobre 2006)

 

 

Questo calcio ci fa Skyfo !!!!!

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