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Asus79

FUMOGENI ALLO STADIO!

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Via libera ai fumogeni allo stadio. "Artifizi pirotecnici", li chiama la legge. Ma devono essere lanciati in campo, altrimenti anche entrare in curva con una piccola santabarbara di tric-trac e petardi è assolutamente lecito e non rientra nella fattispecie prevista dall''articolo 6 bis della legge 401/1989 che punisce "chiunque lanci corpi contundenti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive''. A sancirlo è la Corte di Cassazione, chiamata a giudicare su un episodio di due anni fa.

 

Stadio Olimpico di Roma, campionato di calcio 2001-2002: il tifoso ventenne Lorenzo Cini, poco prima dell'inizio di Roma-Udinese, (9 settembre, seconda giornata) viene perquisito dalle Forze dell'Ordine all'ingresso dello stadio e pizzicato in possesso di un fumogeno, pur non facendo parte della tifoseria incaricata di occuparsi delle coreografie. L'oggetto, che produceva soltanto fumo colorato, era stato trovato nel suo zaino, ma il fedelissimo colto in flagrante non aveva fatto alcun tentativo di nasconderlo.

 

La partita in campo era finita con il risultato di 1-1, con reti di Tommasi (Roma) al 75' e di Muzzi al 90' per il pareggio in extremis dell'Udinese. Il tifoso, tuttavia, non aveva avuto modo di gustarsi la sfida calcistica: in seguito all'episodio del ritrovamento del fumogeno, infatti, il questore di Roma gli aveva vietato di accedere allo stadio per ben due anni e il Giudice per le ingagini preliminari si era espresso nello stesso senso, convalidando il divieto con un'ordinanza.

 

Se la decisione avesse avuto seguito, il malcapitato, incensurato, non avrebbe avuto neppure la possibilità di seguire in tv le gesta della squadra del cuore: avrebbe avuto l'obbligo di presentarsi presso un comando di polizia nel corso delle partite.

 

Una pena inaccettabile per un vero fan, tanto che Lorenzo ha fatto ricorso in Cassazione, che ha poi affermato che è il lancio di un candelotto pirotecnico e non il suo possesso, a creare un pericolo per i presenti e non era quello il caso: Lorenzo Cini non aveva acceso e neppure lanciato il suo fumogeno. Quest'ultimo non è un'arma e neppure un oggetto tale da recare offesa.

 

Dal momento che a Cini non era stato addebitato in alcun modo il lancio del fumogeno, bensì solo il porto dello stesso, l'ordinanza è stata revocata e le sue domeniche ora sono salve.

 

 

............SCUSATE BARDA',VOI CHE NE PENSATE!? :huh:

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ke mi sembra giusto in fondo non se possono fa li processi alle intenzioni.

se la legge suddetta non considera reato il possesso del fumogeno non vedo perkè quella merda del questore ( perkè è solo una merda ) gli abbia dovuto per forza dà la diffida.

 

NON NE POSSIAMO + DELLE DIVISE BLUUUUUUUUUUUUUUpolizia.jpg

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TOMMY io conosco qualche ragazzo di terni che fa lo sbirro che mi dice sempre che allo stadio se possono se divertono eccome se se divertono...........

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