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francesco

cosenza si decide venerdì

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l Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in riferimento alle controversie Salernitana Calcio 1919 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio e Cosenza Calcio 1914 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio, comunica che il Collegio arbitrale, il medesimo per entrambe le controversie, composto da: Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Avv. Guido Cecinelli e Prof. Avv. Massimo Zaccheo, vista l’urgenza della trattazione, ha fissato le udienze, rispettivamente, alle ore 15.00 e alle ore 15:30 del prossimo 13 maggio.

 

Entrambe le controversie hanno per oggetto la penalizzazione di n. 1 punto, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva regolare, irrogata alla società istante per responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al legale rappresentante pro-tempore relativamente al mancato pagamento di parte degli emolumenti, nonché al pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS.

 

la violazione commessa è la stessa della ternana........

 

il collegio arbitrale è composto da tre avvocati, uno guarda caso calabrese. con tanti avvocati disponibile non mi sembra che sia garantita la imparzialità.

 

spero di sbagliare ma sento tanta puzza di bruciato.

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mi pare di aver capito che il ricorso del cosenza riguarda il punto comminato per la recidività.

e mi pare anche che la Ternana per il punto di recidiva non abbia presentato ricorso.

detto questo, se ridanno il punto al cosenza a due giorni dall'ultima di campionato, credo che sarebbe una roba inaudita.

tipo quando a noi c'hanno fatto rigiocà la partita con la salernitana non disputata perchè lo stadio era chiuso.

quindi non è che me stupisco più de niente.

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Ma pensa te do semo finiti.....a parlà del punto di penalizzazione del Cosenza.

Giusto allo stadio me rivedete domenica si....

1920356[/snapback]

è l'unico modo che abbiamo x salvarci :ph34r:

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Qualcuno ha provato a stilare la classifica ri-attribuendo ad ogni sqaudra i punti tolti per le penalizzazioni?

1920399[/snapback]

 

Ecco la classifica senza penalizzazioni. Mi sembra nettamente più favorevole alla Ternana.

1920418[/snapback]

sarò gnorante ma me pare la stessa medesima cosa per noi.

con un punto non ce facevi niente, dovevi vincere per evitare i playout.

la stessa cosa che succede domenica.

o no?

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Qualcuno ha provato a stilare la classifica ri-attribuendo ad ogni sqaudra i punti tolti per le penalizzazioni?

1920399[/snapback]

 

Ecco la classifica senza penalizzazioni. Mi sembra nettamente più favorevole alla Ternana.

1920418[/snapback]

sarò gnorante ma me pare la stessa medesima cosa per noi.

con un punto non ce facevi niente, dovevi vincere per evitare i playout.

la stessa cosa che succede domenica.

o no?

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Mi sembra che, senza le penalizzazioni, la classifica sarebbe anche peggio. Perchè, per come la classifica è adesso (ammesso che non restituiscano il punto al cosenza), se vinci con l'andria sei salvo. Invece con la classifica senza le penalizzazioni, la vittoria contro l'andria sarebbe potuta non essere sufficiente. O sbaglio???

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PER CHI CREDE CHE STI SCENZIATI NON POSSANO STRAVOLGERE LE CLASSIFICHE A 2 GIORNI DALL'ULTIMA DI CAMPIONATO:

 

Ravenna, accolte le richieste del Procuratore Federale: sette punti di penalizzazione

 

La Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta dal Prof. Claudio Franchini, ha inflitto 7 punti di penalizzazione al Ravenna Calcio da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inibendo inoltre per tre anni Giorgio Buffone, Direttore sportivo del club romagnolo, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni ascritte.

 

Buffone e il Ravenna erano stati deferiti dal Procuratore Federale “per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Lumezzane -­‐ Ravenna del 17/4/2011”.

 

Il Ravenna scende così a 34 punti in classifica e si trova invischiato nella zona play-out.

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PER CHI CREDE CHE STI SCENZIATI NON POSSANO STRAVOLGERE LE CLASSIFICHE A 2 GIORNI DALL'ULTIMA DI CAMPIONATO:

 

Ravenna, accolte le richieste del Procuratore Federale: sette punti di penalizzazione

 

La Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta dal Prof. Claudio Franchini, ha inflitto 7 punti di penalizzazione al Ravenna Calcio da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inibendo inoltre per tre anni Giorgio Buffone, Direttore sportivo del club romagnolo, ritenendo i deferiti responsabili delle violazioni ascritte.

 

Buffone e il Ravenna erano stati deferiti dal Procuratore Federale “per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Lumezzane -­‐ Ravenna del 17/4/2011”.

 

Il Ravenna scende così a 34 punti in classifica e si trova invischiato nella zona play-out.

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questa è una cosa diversa: illecito sportivo per una partita di un mese fa.

io direi che sono stati perfetti, anzi.

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gl'hanno ridato mezzo punto

1920894[/snapback]

Dalle ultime notizie dice che non glielo ridanno il punto ma le partite domenica inizieranno sullo 0-1 per l'andria e sull'1-0 per il cosenza. Le panchine saranno invertite in tutti i campi della lega pro, a Tozzi Borsoi gli tolgono 4 gol dalla classifica cannonieri e se durante la partita dovesse piovere i calciatori dovranno giocare senza calzini.

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gl'hanno ridato mezzo punto

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Dalle ultime notizie dice che non glielo ridanno il punto ma le partite domenica inizieranno sullo 0-1 per l'andria e sull'1-0 per il cosenza. Le panchine saranno invertite in tutti i campi della lega pro, a Tozzi Borsoi gli tolgono 4 gol dalla classifica cannonieri e se durante la partita dovesse piovere i calciatori dovranno giocare senza calzini.

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e anche senza mutande e senza pantaloncini

finalmente il pienone al liberati.....

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l Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica l'esito delle udienze odierne:

 

► Salernitana Calcio 1919 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Oggetto: n. 1 punto di penalizzazione per responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al legale rappresentante pro-tempore relativamente al mancato pagamento di parte degli emolumenti, nonché al pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS. Collegio arbitrale: Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Avv. Guido Cecinelli e Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Collegio arbitrale ha, preliminarmente, esperito senza esito il previsto tentativo di conciliazione. Considerato che le parti hanno chiesto, concordemente, di anticipare la discussione, il Collegio arbitrale ha invitato le parti alla discussione sul merito. Sentite le parti e acquisita sia la rinuncia espressa delle stesse al deposito di memorie conclusionali, sia l’autorizzazione delle stesse a rendere anticipatamente noto il dispositivo del lodo, sia all’emissione del lodo in forma semplificata, il Collegio arbitrale si è riservato la decisione.

 

► Cosenza Calcio 1914 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Oggetto: n. 1 punto di penalizzazione per responsabilità diretta in ordine alle violazioni ascritte al legale rappresentante pro-tempore relativamente al mancato pagamento di parte degli emolumenti, nonché al pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS. Collegio arbitrale: Prof. Avv. Maurizio Benincasa, Presidente; Avv. Guido Cecinelli e Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Il Collegio arbitrale ha, preliminarmente, esperito senza esito il previsto tentativo di conciliazione. Considerato che le parti hanno chiesto, concordemente, di anticipare la discussione, il Collegio arbitrale ha invitato le parti alla discussione sul merito. Sentite le parti e acquisita sia la rinuncia espressa delle stesse al deposito di memorie conclusionali, sia l’autorizzazione delle stesse a rendere anticipatamente noto il dispositivo del lodo, sia all’emissione del lodo in forma semplificata, il Collegio arbitrale si è riservato la decisione.

 

il cosenza quindi ha commesso una violazione ancora più grave della ternana. non ha pagato parte degli emolumenti mentre noi abbiamo pagato in ritardo. se gli ridanno un punto è una cosa vergognosa.

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In pratica , se non erro , se al cosenza gli ridanno 1 punto , la partita di domenica con l'andria diventa pressochè inutile ,perchè , anche vincendo , si andrebbe ugualmente ai playout.

 

Secondo me , a quel punto , con l'andria converrebbe paradossalmente perdere , perchè il viareggio prenderà sicuramente punti col taranto ( tanto la juve stabia vincerà a benevento ) e la cavese probabilmente batterà il foligno , che andrà in c2 diretta .

 

Stando così le cose , sarebbe da evitare assolutamente la sfida con la cavese , perchè sicuramente più forte del viareggio , quindi la sconfitta sarebbe un risultato puù accettabile

 

Tutto questo discorso è solo fattibile se il cosenza vince col foggia .

Zeman sarà l'arbitro del campionato per ciò che riguarda la retrocessione , si comporterà in modo onesto come tutti speriamo ?

 

Il cosenza deve solo vincere , ha solo quel risultato per evitare i playout , speriamo solo che non si facciano i soliti magheggi e che soprattutto la ternana vinca

Modificato da lumoro

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In pratica , se non erro , se al cosenza gli ridanno 1 punto , la partita di domenica con l'andria diventa pressochè inutile ,perchè , anche vincendo , si andrebbe ugualmente ai playout.

 

Secondo me , a quel punto , con l'andria converrebbe paradossalmente perdere , perchè il viareggio prenderà sicuramente punti col taranto ( tanto la juve stabia vincerà a benevento ) e la cavese probabilmente batterà il foligno , che andrà in c2 diretta .

 

Stando così le cose , sarebbe da evitare assolutamente la sfida con la cavese , perchè sicuramente più forte del viareggio , quindi la sconfitta sarebbe un risultato puù accettabile

 

Tutto questo discorso è solo fattibile se il cosenza vince col foggia .

Zeman sarà l'arbitro del campionato per ciò che riguarda la retrocessione , si comporterà in modo onesto come tutti speriamo ?

 

Il cosenza deve solo vincere , ha solo quel risultato per evitare i playout , speriamo solo che non si facciano i soliti magheggi e che soprattutto la ternana vinca

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il cosenza anche con un punto in più e vincendo domenica credo che comunque farà i play out. perchè è in svantaggio con l'andria e non credo che, essendo la ternana tagliata fuori per via della differenza rete andrebbe a vincere la partita.

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9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO

DEL SIG. PAGLIUSO FABIANO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914

S.R.L. E LA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI

ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10,

COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER

PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DI PARTE DEGLI EMOLUMENTI,

NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE

MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010, NOTE NN. 7118/1016PF10-

11/SP/BLP E 7133/1017PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione

Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011)

La CO.VI.SOC. segnalava alla Procura Federale con nota dell’11.3.2011, n. 646 che la società

di revisione Deloitte & Touche aveva evidenziato come la società Sportiva Cosenza Calcio 1914

S.r.l. alla data del 14.2.2011 non aveva ancora provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei

contributi ENPALS concernenti gli emolumenti di spettanza dei propri tesserati relativamente al I

trimestre (luglio – agosto-settembre 2010) in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. c),

paragrafo 4° e 5° N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2 N.O.I.F.

così come già segnalato con precedente nota della CO.VI.SO.C stessa del 6.12.2010 n. 3845.

Sulla scorta di detta ultima nota del 6.12.2010, era stato già aperto un procedimento a carico dei

responsabili legali della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. (signor Carnevale Giuseppe, signor

Iannucci Francesco e signor Citrigno Giuseppe), nonché della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.

stessa, su deferimento della Procura Federale, culminato nella decisione della Commissione

Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff n. 56/CDN dell’8.2.2011) con la quale era stata irrogata la

sanzione di punti 1 di penalizzazione a carico del sodalizio cosentino nonché la sanzione

dell’inibizione per mesi 1 ciascuno a carico dei sigg.ri Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e

Citrigno Giuseppe.

In relazione alla nuova segnalazione della CO.VI.SO.C dell’11.3.2011, n. 646 il Procuratore

Federale, con atto del 30.3.2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il legale

rappresentante della società – signor Pagliuso Fabiano nonché il Direttore Generale, signor Renzo

Castagnini – per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute

IRPEF e dei contributi ENPALS relativi appunto agli emolumenti dovuti ai propri tesserati

riguardanti il I trimestre (luglio – agosto-settembre 2010), nonché il Cosenza Calcio 1914 S.r.l. ai

sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.

Fissata l’udienza, la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011)

rigettava la richiesta della Procura sulla scorta del fatto che la normativa federale non prevedeva

un’ipotesi di recidiva che si prolungava fino al II trimestre non potendo l’inadempimento relativo al

I trimestre essere nuovamente punibile anche in considerazione della circostanza che per tale

inadempienza esisteva un precedente giudicato della Commissione stessa.

Proponeva impugnazione - con atto dell’11.4.2011, ritualmente comunicato alle controparti – la

Procura Federale, la quale evidenziava che gli obblighi degli adempimenti previsti dalla normativa

Federale permanevano in capo alle società sino ad ogni scadenza e fin tanto che le società non

provvedevano all’effettivo adempimento; essendo la ratio della norma quella di garantire una

stabilità finanziaria e patrimoniale anche a tutela del corretto adempimento dei debiti delle società.

Sarebbe stato del resto del tutto illogico che le società, dopo la sanzione, avrebbero potuto

mantenere una situazione debitoria pregressa fino al termine della stagione sportiva pur adempiendo

regolarmente alle successive scadenze.

Si costituiva il Pagliuso e la società con atti sostanzialmente analoghi che contrastavano la tesi

della Procura Federale esposta nell’impugnazione evidenziando al riguardo l’assenza di una norma

che prevedesse la punizione in siffatta ipotesi, essendo previsto nell’ordinamento (art. 10, comma 3

C.G.S.) unicamente il principio della recidiva a partire dal terzo trimestre nell’ipotesi di precedenti

6

inadempimenti, non potendosi punire nuovamente lo stesso illecito trattandosi altrimenti di un bis in

idem ma, di un nuovo illecito costituito dalla recidiva.

Osserva questa Corte come l’impugnazione della Procura sia fondata.

Il testo delle norme nel loro complesso sistematico vivere comportano della sanzioni per il

mancato pagamento da accertarsi “……sino alla chiusura……” dei trimestri presi a riferimento.

Il dato letterale comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento

non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi.

Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a

quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo

trimestre.

In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non

prevedendosi delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze,

con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che

pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti.

In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si

riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui

l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di

verifica e controllo.

Del resto coglie nel segno l’affermazione della Procura di non lasciare all’arbitrio delle parti

interessate eventuali scadenze non adempiute da saldare a discrezione degli obbligati.

La difesa della società e del soggetto incolpato che invoca l’applicazione della recidiva non ha

apprezzabili margini di fondatezza poiché con la recidiva viene unicamente sanzionata la società già

inadempiente che reitera il mancato pagamento nel trimestre successivo e con riferimento al detto

nuovo trimestre; essendo del resto, seguendo la logica voluta dalle difese private, impossibile

l’applicazione della recidiva nell’ipotesi in cui a partire dai trimestri successivi a quello relativo alla

sanzione irrogata, gli obblighi relativi ai nuovi trimestri fossero stati regolarmente adempiuti.

Non si tratta quindi di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si

ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione

pertanto di una diversa violazione data appunto dal mancato adempimento nei termini fissati

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore

Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Cosenza Calcio

1914 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell’inibizione di mesi 1 al

signor Pagliuso Fabiano Paolo.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 13 maggio 2011

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE

Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete

Modificato da tosculu

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9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO

DEL SIG. PAGLIUSO FABIANO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914

S.R.L. E LA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI

ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10,

COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER

PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DI PARTE DEGLI EMOLUMENTI,

NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE

MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010, NOTE NN. 7118/1016PF10-

11/SP/BLP E 7133/1017PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione

Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011)

La CO.VI.SOC. segnalava alla Procura Federale con nota dell’11.3.2011, n. 646 che la società

di revisione Deloitte & Touche aveva evidenziato come la società Sportiva Cosenza Calcio 1914

S.r.l. alla data del 14.2.2011 non aveva ancora provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei

contributi ENPALS concernenti gli emolumenti di spettanza dei propri tesserati relativamente al I

trimestre (luglio – agosto-settembre 2010) in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. c),

paragrafo 4° e 5° N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2 N.O.I.F.

così come già segnalato con precedente nota della CO.VI.SO.C stessa del 6.12.2010 n. 3845.

Sulla scorta di detta ultima nota del 6.12.2010, era stato già aperto un procedimento a carico dei

responsabili legali della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. (signor Carnevale Giuseppe, signor

Iannucci Francesco e signor Citrigno Giuseppe), nonché della società Cosenza Calcio 1914 S.r.l.

stessa, su deferimento della Procura Federale, culminato nella decisione della Commissione

Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff n. 56/CDN dell’8.2.2011) con la quale era stata irrogata la

sanzione di punti 1 di penalizzazione a carico del sodalizio cosentino nonché la sanzione

dell’inibizione per mesi 1 ciascuno a carico dei sigg.ri Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e

Citrigno Giuseppe.

In relazione alla nuova segnalazione della CO.VI.SO.C dell’11.3.2011, n. 646 il Procuratore

Federale, con atto del 30.3.2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il legale

rappresentante della società – signor Pagliuso Fabiano nonché il Direttore Generale, signor Renzo

Castagnini – per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute

IRPEF e dei contributi ENPALS relativi appunto agli emolumenti dovuti ai propri tesserati

riguardanti il I trimestre (luglio – agosto-settembre 2010), nonché il Cosenza Calcio 1914 S.r.l. ai

sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.

Fissata l’udienza, la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011)

rigettava la richiesta della Procura sulla scorta del fatto che la normativa federale non prevedeva

un’ipotesi di recidiva che si prolungava fino al II trimestre non potendo l’inadempimento relativo al

I trimestre essere nuovamente punibile anche in considerazione della circostanza che per tale

inadempienza esisteva un precedente giudicato della Commissione stessa.

Proponeva impugnazione - con atto dell’11.4.2011, ritualmente comunicato alle controparti – la

Procura Federale, la quale evidenziava che gli obblighi degli adempimenti previsti dalla normativa

Federale permanevano in capo alle società sino ad ogni scadenza e fin tanto che le società non

provvedevano all’effettivo adempimento; essendo la ratio della norma quella di garantire una

stabilità finanziaria e patrimoniale anche a tutela del corretto adempimento dei debiti delle società.

Sarebbe stato del resto del tutto illogico che le società, dopo la sanzione, avrebbero potuto

mantenere una situazione debitoria pregressa fino al termine della stagione sportiva pur adempiendo

regolarmente alle successive scadenze.

Si costituiva il Pagliuso e la società con atti sostanzialmente analoghi che contrastavano la tesi

della Procura Federale esposta nell’impugnazione evidenziando al riguardo l’assenza di una norma

che prevedesse la punizione in siffatta ipotesi, essendo previsto nell’ordinamento (art. 10, comma 3

C.G.S.) unicamente il principio della recidiva a partire dal terzo trimestre nell’ipotesi di precedenti

6

inadempimenti, non potendosi punire nuovamente lo stesso illecito trattandosi altrimenti di un bis in

idem ma, di un nuovo illecito costituito dalla recidiva.

Osserva questa Corte come l’impugnazione della Procura sia fondata.

Il testo delle norme nel loro complesso sistematico vivere comportano della sanzioni per il

mancato pagamento da accertarsi “……sino alla chiusura……” dei trimestri presi a riferimento.

Il dato letterale comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento

non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi.

Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a

quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo

trimestre.

In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non

prevedendosi delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze,

con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che

pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti.

In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si

riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui

l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di

verifica e controllo.

Del resto coglie nel segno l’affermazione della Procura di non lasciare all’arbitrio delle parti

interessate eventuali scadenze non adempiute da saldare a discrezione degli obbligati.

La difesa della società e del soggetto incolpato che invoca l’applicazione della recidiva non ha

apprezzabili margini di fondatezza poiché con la recidiva viene unicamente sanzionata la società già

inadempiente che reitera il mancato pagamento nel trimestre successivo e con riferimento al detto

nuovo trimestre; essendo del resto, seguendo la logica voluta dalle difese private, impossibile

l’applicazione della recidiva nell’ipotesi in cui a partire dai trimestri successivi a quello relativo alla

sanzione irrogata, gli obblighi relativi ai nuovi trimestri fossero stati regolarmente adempiuti.

Non si tratta quindi di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si

ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione

pertanto di una diversa violazione data appunto dal mancato adempimento nei termini fissati

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore

Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Cosenza Calcio

1914 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell’inibizione di mesi 1 al

signor Pagliuso Fabiano Paolo.

IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 13 maggio 2011

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE

Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete

1921018[/snapback]

zitti che c'è andata bene :):)

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Rimanendo nel campo dell'onestà e dell'ardore sportivo, il Cosenza non ha una partita semplice; a Foggia all'andata, i padroni di casa subirono una sola incredibile da parte di Biancolino (tolse la palla con le mani al portiere e poi segnò), a sentire parecchi tifosi rossoneri, la voglia di rivalsa è molta. Staremo a vedere

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