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Tom Roma

Solidarietà ai 23 diffidati.

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...modificato dal DDL 377/01

Articolo 6

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo (ecc...ecc.. omissis), ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

 

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";

Uguale

 

VEDI, il comma due-bis si riferisce all'obbligo della firma, in quanto se vedi c'è scritto "la notifica di cui al comma 2................". da questo deduco che l'intervento del giudice e la possibilità di presentare memorie ci sia solo nel caso in cui sia prescritto l'obbligo di firma.

la diffida vera e propria è quella contemplata al comma uno dell'articolo sei.

quindi la difesa è ammessa parzialmente. praticamente dal momento che scatta l'obbligo di firma si verifica l'intervento del giudice gip.

ma la diffida in sè per sè resta sempre un provvedimento amministrativo.

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Faccio presente che uno dei diffidati con la Reggina (minorenne)

è stato assolto.

La Questura gli ha lasciato ugualmente la diffida.

ecco vedi:

 

QUESTORE GRAZIE...........ANZI GIA' CHE CE STAI VENICE PURE TU ALLO STADIO E NON CE MANNASSI SOLO LI SCAGNOZZI TUI.

 

DEPECHE che cosa hai da dire adesso di provocatorio riguardo questo fatto? che il giudice è un ultrà mentre il questore è una sana persona retta da egregi principi morali?

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...modificato dal DDL 377/01

Articolo 6

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo (ecc...ecc.. omissis), ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2.  in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

 

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.";

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.";

Uguale

 

VEDI, il comma due-bis si riferisce all'obbligo della firma, in quanto se vedi c'è scritto "la notifica di cui al comma 2................". da questo deduco che l'intervento del giudice e la possibilità di presentare memorie ci sia solo nel caso in cui sia prescritto l'obbligo di firma.

la diffida vera e propria è quella contemplata al comma uno dell'articolo sei.

quindi la difesa è ammessa parzialmente. praticamente dal momento che scatta l'obbligo di firma si verifica l'intervento del giudice gip.

ma la diffida in sè per sè resta sempre un provvedimento amministrativo.

Sintesi dei punti salienti :

 

1) Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo (ecc...ecc.. omissis), ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni.............

 

2)Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente......................

 

2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento............................................

 

 

3) La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed e' comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.........................

 

 

Ora la domanda è....................legittima credo in base al materiale di cui disponiamo, ma io voglio capire quindi senza nessun tono provocario.......................COME PUO' IL QUESTORE MANTENERE UNA MISURA SU CUI, da quanto risulta scritto qui, DISPONE IL GIP??????

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scusa biondo non ho visto il tuo intervento finale!!!!!

 

Comunque..................in relazione a questo...................la nostra controversia è questa........................a Me sembra di capire che il Gip sia proprio nelle condizioni di sottrarre non solo l'obbligo di firma ì, ma di rimuovere anche il divieto di accesso.................Senza dubbio è vero che il Provvedimento entra in viglore "SUBITO DOPO" la disposizione del provvedimento indipendentemente da quello che poi sarà ll'esito dell' intervento del Gip...................ma è anche vero che il Gip deve comunicare l'esito entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo ad opera del Pm che a sua volta deve procurarlo al Gip entro 48 ore dalla notifica del provvedimento.......in teoria cioè il termine massimo per convalidare o meno è di 4 giorni!!!!!!!!!!!!

 

Ho capito male???????

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caro depeche a questo non so come risponderti. anzichè scrivere cazzate preferisco non risponderti per niente.

non faccio giurisprudenza, anche se mi piacerebbe prenderla come seconda laurea........................................però se è vero che in tutti questi anni ho imparato a leggere le leggi aspetta che ci provo:

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

 

da questo comma posso evincere che sia il questore ad indicare che le condizioni che hanno giustificato l'emissione sono mutate.

 

chiedo conferma a qualche utente del forum + esperto di me

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grazie biondo, stava diventando veramente nauseante.

Almeno noi ci proviamo a ragionare invece postare luoghi comuni!

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

 

 

Da questo comma invece si dovrebbe intuire che OLTRE alla decisione del questore sia determinante L'intervento della "AUTORITA' GIUDIZIARIA" (anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria)

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bartolè è sempre per la solita pugnetta del principio di separazione dei poteri che il giudice non può entrare nel merito della discrezionalità amministrativa ma può solo verificare la correttezza della procedura?

ancora.......................è dal 1865 che stamo in queste condizioni

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grazie biondo, stava diventando veramente nauseante.

Almeno noi ci proviamo a ragionare invece postare luoghi comuni!

 

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

 

 

Da questo comma invece si dovrebbe intuire che OLTRE alla decisione del questore sia determinante L'intervento della "AUTORITA' GIUDIZIARIA" (anche per effetto di provvedimenti dell'autorità' giudiziaria)

non è detto, potrebbe pure significare una condizione alternativa.

cioè potrebbero essere integrativi.

 

è importante capire la giurisprudenza. solo da questa possiamo capire come va interpretata la legge

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appunto, mi pare che non ci sia accordo neanche su questo,

io dico che secondo me e' uno dei topic piu' interessanti, ma se tutto si riduce a tirare fuori articoli,sui quali non si e' sicuri neanche di chi sia preminente l'intervento(aut.giud. o questore), allora , secondo me, diventa nauseante...

 

comunque non e' che dicevo di smetterla , e' che penso che non nelle intenzioni ma nel contenuto, come discussione sia pallosissima...

 

senza offesa per nessuno

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Ragionando ragionando parlando parlanodo, mi sebra di poter sostenere questo :Da quanto appreso dalla legge è evidente che viene rilasciata alle forze dell'ordine un ampia gamma di possibiltà di disporre la diffida.......................e sebbene tutte le garanzie difensive vengono concesse, il Gip di fronte ad una documentata invasione di campo (magari per farmi regalare la maglia da Brevi" o ad un lancio di " Caffè Borghetti" o dei tuoi occhiali da sole perchè ti sei incazzato all'ennesimo sbaglio di Zaniolo.............può convalidare il provvedimento............right?????

 

Quello che io dico è .....................Sarebbe curioso conoscere le motivazioni di convalida Del Gip, verso i 23 diffidati....................si avrebbe una misura "effettiva" del fenomeno che ci permetterebbe anche un giudizio più chiaro sulla Eccessiva "apllicazione letterale" della norma o reali responsabiltà dei diffidati............Può filare??????

 

Almeno ognuno di noi potrebbe con maggior cognizione prendere una posizione, rivederla, confermarla!!!!

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appunto, mi pare che non ci sia accordo neanche su questo,

io dico che secondo me e' uno dei topic piu' interessanti, ma se tutto si riduce a tirare fuori articoli,sui quali non si e' sicuri neanche di chi sia preminente l'intervento(aut.giud. o questore), allora , secondo me, diventa nauseante...

 

comunque non e' che dicevo di smetterla , e' che penso che non nelle intenzioni ma nel contenuto, come discussione sia pallosissima...

 

senza offesa per nessuno

Primo A noi interessa, secondo che dovemo fa, di le solite cazzate sbirri merda diffidati rifiuti.................NOn lo so..............Si cerca di capire le ragioni di una protesta che tanto fa discutere cercando di comprendere quanto sia fondata e credibile..................." A te NON ti PIACE" " A ME ME PIACE"!!!!!!!!!!!!!!! :D

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bartolè è sempre per la solita pugnetta del principio di separazione dei poteri che il giudice non può entrare nel merito della discrezionalità amministrativa ma può solo verificare la correttezza della procedura?

ancora.......................è dal 1865 che stamo in queste condizioni

In realtà e' una figura ibrida.

Dovrebbe essere una misura di polizia, ma siccome la Costituzione prevede che nessuno puo' essere costretto a limitazioni della libertà personale se non in forza di legge, e siccome il Giudice e' l'autorità deputata ad applicare la legge, si e' trovato l'artificio(per rendere la situazione apparentemente legittima dal punto di vista costituzionale) di far intervenire il GIP ma solo per un controllo di legittimità della misura.

Cosi' si consente al Questore di emanare i provvedimenti (di merito) che vuole, sotto lo schermo del provvedimento giurisdizionale del gip (che e' solo apparente, anzi e' un mero controllo notarile, senza contraddittorio)

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bartolè è sempre per la solita pugnetta del principio di separazione dei poteri che il giudice non può entrare nel merito della discrezionalità amministrativa ma può solo verificare la correttezza della procedura?

ancora.......................è dal 1865 che stamo in queste condizioni

In realtà e' una figura ibrida.

Dovrebbe essere una misura di polizia, ma siccome la Costituzione prevede che nessuno puo' essere costretto a limitazioni della libertà personale se non in forza di legge, e siccome il Giudice e' l'autorità deputata ad applicare la legge, si e' trovato l'artificio(per rendere la situazione apparentemente legittima dal punto di vista costituzionale) di far intervenire il GIP ma solo per un controllo di legittimità della misura.

Cosi' si consente al Questore di emanare i provvedimenti (di merito) che vuole, sotto lo schermo del provvedimento giurisdizionale del gip (che e' solo apparente, anzi e' un mero controllo notarile, senza contraddittorio)

Ma quindi, la citazione alle memorie difensive è puramente "formale" ed il contollo del Gip "soltanto apparente"....................ma chi richiedesse l'attuazione letterale del testo di legge non potrbbe mettere in difficoltà Il Questore, dato che soltanto a seguito dell'udienza preliminare, prese in esaame entrambe le posizioni, il Gip può decidere????

 

Insomma, a meno che non vi sia una interpretazione accolta, nella direzione che dici tu.............ci troveremmo di fronte ad una disapplicazione della Norma sbaglio????

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Al gip le videocassette neanche arrivano

la memoria difensiva non serve a nulla perchè il gip non ha potere di acquisire testimonianze ne' di identificare chicchessia.

Non si svolge alcuna udienza pubblica nè camerale, a cui l'interesato possa partecipare.

L'Ordinanza GIP e' la seguente:

Il Gip, letto il rapporto di polizia, rilevato che il provvedimento è stato assunto da autorità competente, rilevato che il termine per il deposito della richiesta del PM e' stato rispettato

PQM

Convalida il provvedimento.

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Dimenticavo:l'interessato non puo' neanche visionare le(eventuali) videocassette, per poter redigere la memoria difensiva e dimostrare l'erroneità delle accuse perche', essendo la diffida accompagnata dall'instaurazione di un processo penale (rissa, lesioni ecc..) il materiale e' indisponibile, sussistendo il segreto istruttorio.

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praticamente il gip è il tassello che permette alla diffida di essere un provvedimento che non violi la costituzione. non parlo di situazione generale ma di atto, nel senso che in assenza del provvedimento del gip tutto sarebbe incostituzionale.

 

cmq bartolelli se non sbaglio questo succede solo qualora fosse disposto l'obbligo di firma, giusto?

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praticamente il gip è il tassello che permette alla diffida di essere un provvedimento che non violi la costituzione. non parlo di situazione generale ma di atto, nel senso che  in assenza del provvedimento del gip tutto sarebbe incostituzionale.

 

cmq bartolelli se non sbaglio questo succede solo qualora fosse disposto l'obbligo di firma, giusto?

Esatto

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Mi convico sempre più anche io della "fumosità" della legge, anche se io la vedo con una prospettiva diversa.................e cioè..........La procedura esiste,è applicabile ed applicata, sono andato a veder tutta una serie di casi, ma "L'inculata è proprio nella "ambiguità" del testo di legge che consente di impedirla!!!!........................ad esempio sull problema del termine concesso all’interessato per poter produrre memorie al G.i.p., dato che lo stesso non è specificato da nessuna parte ed i termini di convalida non sono certi: il G.i.p., infatti, può convalidare il provvedimento nelle 48 ore successive a quelle riservate al P.M. per valutare la fondatezza dei presupposti. Questo però vuol anche dire che può procedere alla convalida impiegando un solo minuto, e ciò preclude all’interessato la possibilità di difendersi che pure gli è concessa. Questa senza dubbio e una palese violazione che la legge consente del diritto di difesa;

Ed ancora :il P.M. se ritiene la sussistenza dei presupposti, entro 48 ore dalla notifica della diffida deve chiedere la convalida del disposto obbligo di presentazione alla P.G., al G.i.p. E ciò deve essere fatto con decreto motivato. Ora come ho già detto Il G.i.p., entro le successive 48 ore, deve convalidare ( se lo ritiene ) la prescrizione. E qui un ulteriore "CAOS" :il secondo termine di 48 ore deve decorrere dallo scadere del primo del primo o dalla richiesta del P.M., che può intervenire anche prima che il primo termine sia del tutto decorso?

se il G.i.p può convalidare nelle 48 ore successive (e quindi, RIPETO,anche un minuto dopo la richiesta del P.M. o lo scadere del termine a secondo dell’interpretazione che si dà dell legge), come può l’interessato presentare memorie in un termine di cui non si conosce né l’inizio, né la fine ed è quindi sommamente incerto? Ecco dunque, almeno credo spiegato , l'inghippo!!!!!!!!! Ecco dunque spiegate le parole di Bartolelli che tanto Assurde mi sembravano...............E una legge fatta ad arte..........non so se in buona o cattiva fede, che consente tutte una serie di garanzie al "diffidato" ma che nella poca chiarezza del testo automaticamente gli le nega.....................Si lascia troppo spazio all'interpretazione che ovviamente in questi casi va a danno del tifoso : SI , E' UNA LEGGE DE MERDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Si lo riconosco, ora senza entrare nel merito e nella questione dei "nostri diffidati", non si può negare L'evidenza................La legge va rivista.............ma leggevo che cì sono in merito già diversi ricorsi alla Corte di Cassazione...............è una legge fumosa...........che mette in cattiva luce chi la applica perchè inevitabilmente autorizza a pensare alla azione repressiva e perchè no anche "persecutoria" nei confronti di qulacuno che si vuole allontanare a prescindere che sia Un teppista o meno!!!.............Un rischio per le autorità che deve essere eliminato!!!

 

Allora Lo slogan è : UNA NUOVA LEGGE SULLA DIFFIDA!!!

 

Non mi chiedere di più, perchè questo non mi fa togliere dalla testa che chi se becca la diffida se la va anche a cercà!!!!!!!!!!!!!

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vabbè che se lo cercano è vero, quantomeno in certe circostanze.

però insomma adesso tutti sappiamo che possono venir pure.......cercati anzichè cercare

Esempio:

Terni, ore 19 del giorno dell'ultimo derby di coppa italia. Mentre stavo per attraversare viale dell0 stadio all'altezza dei vecchi botteghini, insieme a tanta altra gente, il vigile ci ferma perchè arrivavano i reparti della celere che dovevano fare servizio d'ordine (disordine!!!)Ebbene i pulmini rallentano.... si affaccia un testadibip che, senza motivo, inizia ad urlare (slang romanesco) 'Aho, tanto stasera ve famo viola.... ve mercamo... v'aspettamo eh!'.

La maggior parte di noi è rimasta veramente di sasso... sbigottiti soprattutto i vecchietti.

 

Ecco, ora io mi chiedo se qualcuno avesse reagito come sarebbe finita? Oltraggio a pubblico ufficiale e rissa? diffida?

 

E vi assicuro che per tutto il tempo (dopo la fine della partita) è stato un susseguirsi di provocazioni; per la serie ormai stiamo qua, fateci sfogare...

 

E questo è solo un esempio di come, a volte, una minoranza degli sbirri opera quando deve fare servizio d'ordine alle partite.

 

Tornando alle diffide di TErni, caro Depeche, ma tu c'eri con la Reggina? Se c'eri e ancora non hai capito perchè sono stati diffidati è inutile continuare ad alimentare questa discussione perchè dubito che tu possa capire... se non c'eri guardati le immagini degli ultimi 10 minuti di gara e potrai farti un'idea più precisa della situazione.

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vabbè che se lo cercano è vero, quantomeno in certe circostanze.

però insomma adesso tutti sappiamo che possono venir pure.......cercati anzichè cercare

Esempio:

Terni, ore 19 del giorno dell'ultimo derby di coppa italia. Mentre stavo per attraversare viale dell0 stadio all'altezza dei vecchi botteghini, insieme a tanta altra gente, il vigile ci ferma perchè arrivavano i reparti della celere che dovevano fare servizio d'ordine (disordine!!!)Ebbene i pulmini rallentano.... si affaccia un testadibip che, senza motivo, inizia ad urlare (slang romanesco) 'Aho, tanto stasera ve famo viola.... ve mercamo... v'aspettamo eh!'.

La maggior parte di noi è rimasta veramente di sasso... sbigottiti soprattutto i vecchietti.

 

Ecco, ora io mi chiedo se qualcuno avesse reagito come sarebbe finita? Oltraggio a pubblico ufficiale e rissa? diffida?

 

E vi assicuro che per tutto il tempo (dopo la fine della partita) è stato un susseguirsi di provocazioni; per la serie ormai stiamo qua, fateci sfogare...

 

E questo è solo un esempio di come, a volte, una minoranza degli sbirri opera quando deve fare servizio d'ordine alle partite.

 

Tornando alle diffide di TErni, caro Depeche, ma tu c'eri con la Reggina? Se c'eri e ancora non hai capito perchè sono stati diffidati è inutile continuare ad alimentare questa discussione perchè dubito che tu possa capire... se non c'eri guardati le immagini degli ultimi 10 minuti di gara e potrai farti un'idea più precisa della situazione.

Senti regazzì, io a ternana reggina c'ero, sugli spalti, come la maggior parte, a guardare la partita e quando è finita me ne sono andato a casa, senza sentire il bisogno do rispondere all'onta disonorevole dell'invasione reggina perchè se a me me vene un cojone sotto la curva mia col dito, non è che dato che lui e un cojone devo fare il cojone pure io.....me ne frego, non me lo inculo o al limite anzi sicuro gli mostro il mio dito pure io,ma per me finisce li!!!! : Risultato di questo mio comportamento????

 

Ho fatto l'abbonamento anche quest'anno, tutte le domeniche alle 15 vado a vedere la partita al LIberati di Terni e se me gira anche in trasferta, me la godo, me diverto con i miei amici, gioiamo e soffriamo per la squadra e tutto questo perchè.....prova un po' a chiederti perchè...ci stai arrivando al perchè...........perchè NON sono stato diffidato in quel giorno funesto.....e lo vuoi sapere perchè....lo sai perchè.....vediamo un po' se ci arrivi a capire perchè......: Perchè non ne ho dato motivo visto che come per la maggior parte me so guardato un centinaio de persone che se pijavano a cintate botte e cazzotti e poi ho sceso le scalette che portano all'uscita e me ne so annato a casa..................

Quelli della celere che dici tu io non li conosco,non ne ho mai neanche sentita la voce, e sta sicuro che a me nero non me ce faranno mai perchè non ho mai avuto modo di trovarmi faccia a faccia con i celerini : IO ALLO STADIO CI VADO PER VEDER LA PARTITA, FARE TIFO E BASTA.............se poi te ci vai anche per altri motivi o per dare luogo a dispute tribali tra mondo ultrà e Celere problema tuo e di quelli che la pensano come te, io allo stadio continuo ad andarci solo per la partita......se non ti è chiaro questo è inutile continuare, come hai detto tu, questa discussione................Sui problemi seri cioè di una legge imperfetta già ho detto e convenuto con altri, de le cazzate non voglio parlare!

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Senti regazzì, io a ternana reggina  c'ero, sugli spalti, come la maggior parte, a guardare la partita e quando è finita me ne sono andato a casa, senza sentire il bisogno do rispondere all'onta disonorevole dell'invasione reggina perchè se a me me vene un cojone sotto la curva mia col dito, non è che dato che lui e un cojone devo fare il cojone pure io.....me ne frego, non me lo inculo o al limite anzi sicuro gli mostro il mio dito pure io,ma per me finisce li!!!! : Risultato di questo mio comportamento????

 

Ho fatto l'abbonamento anche quest'anno, tutte le domeniche alle 15 vado a vedere la partita al LIberati di Terni e se me gira anche in trasferta, me la godo, me diverto con i miei amici, gioiamo e soffriamo per la squadra e tutto questo perchè.....prova un po' a chiederti perchè...ci stai arrivando al perchè...........perchè NON sono stato diffidato in quel giorno funesto.....e lo vuoi sapere perchè....lo sai perchè.....vediamo un po' se ci arrivi a capire perchè......: Perchè non ne ho dato motivo visto che come per la maggior parte me so guardato un centinaio de persone che se pijavano a cintate botte e cazzotti e poi ho sceso le scalette che portano all'uscita e me ne so annato a casa..................

Quelli della celere che dici tu io non li conosco,non ne ho mai neanche sentita la voce, e sta sicuro che a me nero non me ce faranno mai perchè non ho mai avuto modo di trovarmi faccia a faccia con i celerini : IO ALLO STADIO CI VADO PER VEDER LA PARTITA, FARE TIFO E BASTA.............se poi te ci vai anche per altri motivi o per dare luogo a dispute tribali tra mondo ultrà e Celere problema tuo e di quelli che la pensano come te, io allo stadio continuo ad andarci solo per la partita......se non ti è chiaro questo è inutile continuare, come hai detto tu, questa discussione................Sui problemi seri cioè  di una legge imperfetta già ho detto e convenuto con altri, de le cazzate non voglio parlare!

A bardasce', guarda che pure io vado sempre allo stadio ed ancora non mi hanno diffidato (per fortuna!!) tuttavia credo che quello che è successo contro la Reggina sia colpa di chi ha permesso che i reggini invadessero il campo. E' ovvio che nella massa ci sia anche chi non la pensa in maniera così pacifica come te, ma anzi non attenda altro per sfogare i suoi istinti atavici. Solo che compito delle forze del (dis)ordine è quello di prevenire certi atti e secondo me l'unico modo per prevenirli era quello di non permettere l'invasione. La repressione non evita certi fatti.

I tuoi modi da saputello usali con i tuoi amici e parenti, cerca di non fare il saccente perchè non fai che renderti ancora più antipatico.

Anche io vado allo stadio per divertirmi ma vedermi preso per il culo dal primo che capita mi da altamente fastidio soprattutto se costui può avvalersi di una recinzione e di un fossato che lo separa dal sottoscritto. E' normale che su 15.000 persone ci sia quello che (come me) si arrabbia e stop e chi, invece, tenti di replicare faccia a faccia all'inopportuno!

Tra l'altro, come ho detto più e più volte su questo forum, nel mondo ultrà vigono regole diverse da quelle della società civile (se ti rubano uno striscione nel tuo stadio sei praticamente finito... oltre che sputtanato dappertutto e anche per questo qualcuno ha scavalcato!!!).

Io non vado per dispute tribali con la celere ma rispetto chi per un ideale è disposto a tutto, senza dover essere limitato della sua libertà.

...

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Faccio presente che i tifosi della reggina non dovevano essere all'interno dello stadio in quanto privi di biglietto.

Poichè all'ingresso ha iniziato a fare casino l'auotrità preposta

ha deciso di farli entrare ugualmente senza pagare.

Quindi non solo non dovevano essere all'interno del campo da gioco

ma non dovevano proprio entrare allo stadio.

Dovevano poi, ai sensi della legge sulla DASPO e sulle norme del C.P.,

esser tutti identificati e diffidati.

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