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Bluesbrother

DIRITTO PRIVATO...

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Non andare dal prof che vantaggi comporta?

 

Se andavi potevi essere promosso o bocciato. Diciamo con una percentuale a favore della seconda ipotesi del 90%. Non andandoci sicuramente sei stato bocciato, ma devi avere un vantaggio. Tipo che se andavi dal professore dovevi saltare un appello?

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Niente vantaggi o svantaggi. Il prox appello calcola ce l'ho a giugno :(

Solo che l'assistenti m'hanno scoraggiato tantissimo, ti boccierà sicuramente, di qua e dillà. Mi so girato l'ho visto sclerare ad uno. Allora... ho fatto il coglione.

A questo promosso con 21 dagli assistenti, ha chiesto responsabilità patrimoniale imperfetta, e mancato arricchimento. In pratiche due cazzate, ma non le sapeva.

Con il mio amico, presentatosi con 18 ha fatto l'infame invece.

In pratica potevo sculare e passare o al max stare come ora. Dio tonto che so :(

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Dovrebbero inserire un esame di calcolo probabilistico a giurisprudenza. :P

 

Se hai 2 scelte: una ti porta sicuramente al fallimento e con l'altra hai una piccola possibilità minuscola di farcela, quale scegli?

 

Si sei stato un po' coglionotto™ :D

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:(

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è un esame enorme... bisogna anche avere culo... nn ti buttar giù e riprovaci ;)

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Vado dalle assistenti

 

Per primo mi chiede l'interpretazione del Perlingieri: risposto perfettamente, alla grande

Seconda domanda: causa del contratto: bene pure qui, non mi ricordavo una piccola cosa alla fine sul motivo.

Terza domanda: ora non me la ricordo ma non la sapevi, tipo il contratto difforme alla legge, mai sentitoQuarta domanda: fallo illecito, parto alla grande, n. Articolo, definizione, gli elementi. Su gli elementi inizia a chiedermi tutti i tipi di doli, che non ricordavo.

Quinta domanda: insiste sempre sul dolo,e mi chiede quello sui vizi del contratto. Bene me lo ricordavo. Definizione, come può essere, e il dolo commissivo gli dico può essere determinante o incidentale (accidentale gli ho detto in verità -.-) li ha iniziato e insistere e non me lo ricordavo benissimo.

Ultima domanda: sul consumo vanno, e continua a battere sul dolo. Il dolo nel consumo nemmeno mi ricordo bene. E a pensarci ora potevo anche saperlo ma stavo a bestemmia e non ragionavo.

 

Mi fanno per noi sei da 17/18, ti sconsigliamo di andare dal prof. Allora ho chiesto ma se vado mi boccia sicuramente?'m hanno iniziato a di di si. Che era sicuro. Per loro non dovevo provarci, e qua. E allora so partito.

Quello prima di me che è andato dal prof bocciato perché non sapeva il mancato arricchimento e la responsabilità' illimitata. Ma come se fa a non saperli?!

 

Come a me gli fanno, sei da 17/18 non devi provarci dal prof. Lui c ha provato lo stesso. Gli ha chiesto invece la prescrizione presuntiva. Bocciato pure lui.

 

I primi tre tutti e tre bocciati. Poi siamo partiti.

L'unico rammarico e' di non essere andato dal prof, avessi sculato la domanda ora stavo qui festeggiando, o almeno non avrei avuto rimpianti.

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l'ho dato a Roma - la Sapienza nel 1990 però mi pare che la fattispecie sia quella della liceità dell'oggetto?

in ogni caso qualora in un contratto insistano delle clausole dovute a norme imperative di legge , si intendono inserite automaticamente in sostituzione di quelle difformi (se non sbaglio :D )

2224507[/snapback]

Niente era il contratto in frode alla legge?

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Niente vantaggi o svantaggi. Il prox appello calcola ce l'ho a giugno  :(

Solo che l'assistenti m'hanno scoraggiato tantissimo, ti boccierà sicuramente, di qua e dillà. Mi so girato l'ho visto sclerare ad uno. Allora... ho fatto il coglione.

 

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:teach: Caro Matteuccio, se hai fatto il coglione non lo so ma di sicuro quando il tuo professore leggerà quanto sopra rimpiangerà di non averti potuto bocciare personalmente. :teach:

 

.capre

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Si, bravo bidello.

E quale sarebbe?! Questa non la sapevo. Però non me l'ha fatta pesà, perchè m'ha detto se non te lo ricordi non fa niente, può capitare.

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Il contratto in frode alla legge (1344 CC) è un contratto che viene usato per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Nel caso del contratto in frode alla legge l'ordinamento considera illecita la causa e quindi ex art.1418 CC il contratto è nullo.

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Si, bravo bidello.

E quale sarebbe?! Questa non la sapevo. Però non me l'ha fatta pesà, perchè m'ha detto se non te lo ricordi non fa niente, può capitare.

2224529[/snapback]

contratto in frode alla legge

Contratto in frode alla legge

 

di Paolo Franceschetti

 

Il contratto in frode alla legge è un contratto, tipico o atipico, che, apparentemente rispettoso della lettera della legge, in realtà è posto in essere per eludere una norma imperativa.

 

1. Nozione

 

2. Ricostruzione del significato della norma

 

2.1. La teoria oggettiva

 

2.2. La teoria soggettiva

 

2.3. Teoria della norma interpretativa

 

3. Ipotesi di frode alla legge

 

Bibliografia

 

 

 

1. Nozione

 

L'articolo 1344 c.c. intitolato "contratto in frode alla legge", stabilisce che “la causa si reputa illecita quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.”

 

Uno degli esempi tipici che vengono fatti al riguardo è quello della vendita con patto di riscatto posta in essere tra debitore e creditore, al fine di eludere il cosiddetto divieto del patto commissorio. Altri esempi; per eludere il divieto di trasferimento di farmacie a persone sprovviste di laurea in farmacia, stipulo un mandato irrevocabile a gestire la farmacia, dietro pagamento di un grosso compenso pari al prezzo dell'attività. Per eludere il divieto di noleggiare videogiochi, il commerciante stipula una vendita con riserva di gradimento del videogioco, stabilendo che il prezzo verrà pagato solo al momento dell'acquisto, mentre, in caso di mancato gradimento, il compratore si impegna a pagare una somma a titolo di penale di 5000 euro.

 

Spesso si afferma che il contratto in frode alla legge rientra nel più ampio fenomeno del collegamento negoziale, perché il risultato vietato sarebbe aggirato mediante la stipula di un contratto lecito, con l'aggiunta di uno o più patti, o contratti (CAPOZZI, MESSINEO, BIANCA, UBALDI: "si ha frode quando la concorrenza dei vari negozi, tra loro collegati, conduce, nella stratificazione degli effetti leciti, al medesimo risultato vietato dalla norma imperativa").

 

Ma l'affermazione è da correggere. La frode alla legge può raggiungersi mediante una combinazione di più atti, o mediante un unico atto (MIRABELLI, CARRARO. In questo sento sembra anche GAZZONI). Ad esempio se per eludere le norme sulla locazione stipulo un contratto costitutivo del diritto reale di abitazione raggiungo il risultato vietato dalla norma ponendo in essere un unico atto.

 

2. Ricostruzione del significato della norma

 

2.1. La teoria oggettiva

 

Secondo la teoria cosiddetta oggettiva il contratto deve considerarsi in frode alla legge quando, mediante patti aggiunti, raggiunge lo stesso risultato che la norma imperativa proibisce. Si tratta in pratica di un contratto conforme alla legge dal punto di vista del suo oggetto e del suo contenuto, ma contrario ad essa nello spirito.

 

Contro questa teoria si è detto che, se il contratto raggiunge un risultato identico a quello proibito dalla norma vietata, allora esso si pone direttamente contro tale norma; non c'è bisogno, cioè, di "reputare" illecita la causa di un contratto del genere, perché essa sarà senz'altro tale. E non ci sarebbe stato quindi bisogno di collocare la norma sulla frode alla legge subito dopo l’art. 1343 c.c., che sanziona con la nullità i contratti la cui causa è contraria a una norma imperativa, perché chiaramente, secondo la teoria oggettiva, le due norme avrebbero lo stesso contenuto (MESSINEO, CARRARO).

 

Insomma, è chiaro che in tal modo la norma viene sostanzialmente svuotata di contenuto ed è quindi necessario battere altre strade.

 

2.2. La teoria soggettiva

 

Secondo un'altra teoria, detta teoria soggettiva, deve considerarsi in frode alla legge il contratto che raggiunge non lo stesso risultato, ma un risultato analogo, in base anche ad una ricostruzione delle finalità dell'operazione effettuata che tenga conto delle intenzioni dei contraenti (SANTORO-PASSARELLI). Occorrono quindi due requisiti per la frode alla legge:

 

- un risultato analogo a quello vietato;

 

- la volontà di eludere la norma imperativa.

 

In tal senso l'articolo 1344 c.c. darebbe una particolare rilevanza ai motivi illeciti (SANTORO – PASSARELLI).

 

A questo punto resterebbe da spiegare dove sta la differenza tra gli articoli 1345 e 1344 c.c., differenza che la dottrina ha ravvisato o nel fatto che nella fattispecie dell'articolo 1344 c.c. il motivo illecito potrebbe anche non essere comune, o nel fatto che ai sensi dell'articolo 1344 c.c. la rilevanza del motivo illecito emerge oggettivamente, mentre l'articolo 1345 c.c. richiede che emerga da un'indagine sulla volontà delle parti (CARUSI).

 

Questa teoria distingue poi tra contratto contro la legge e contratto in frode alla legge. Il primo viola direttamente il comando della norma, ponendosi in contrasto diretto con essa. Il secondo lo elude in modo indiretto.

 

Contro questa tesi sono state mosse varie obiezioni.

 

Anzitutto ritenendo illeciti non gli atti che violano direttamente il comando legislativo, ma anche quelli che lo violano indirettamente, si giunge ad un'interpretazione analogica di una norma proibitiva in contrasto con l'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (MIRABELLI).

 

In secondo luogo "risultato analogo" non significa risultato identico, e non basta la volontà delle parti di voler eludere una norma imperativa per ravvisare la frode alla legge, perché altrimenti dovrebbe essere ravvisata tutte le volte che qualcuno, per evitare un divieto, si avvale del mezzo legale più simile a quello vietato (MORELLO).

 

In terzo luogo richiedere la prova dell'intenzione può portare ad ammettere la validità di un atto che si pone in contrasto con una norma, solo perché non è raggiunta la prova, oppure perché i contraenti, in buona fede, non sapevano di porre in essere un'operazione vietata (MIRABELLI).

 

2.3. Teoria della norma interpretativa

 

Tutte le tesi esposte, in realtà non vanno esenti da critiche.

 

Senz'altro è corretta la critica mossa alla teoria oggettiva, che se il risultato dovesse essere identico a quello vietato allora non abbiamo un contratto in frode, ma un contratto direttamente elusivo della norma imperativa.

 

D'altro canto è vera la critica mossa alla teoria soggettiva, secondo cui non basta l'intenzione di eludere una norma imperativa per reputare illecito un contratto (Questa osservazione si trova anche in BIANCA). Se io per aggirare il divieto di effettuare una donazione in forma pubblica faccio tante donazioni di modico valore alla stessa persona, non per questo tali negozi devono essere nulli; e certo non sarà nulla l'anticresi stipulata per eludere il divieto del patto commissorio, posto che tale contratto il legislatore lo ha configurato appositamente come una forma di garanzia.

 

Né la soluzione del problema passa attraverso la ricostruzione della nozione di causa, come invece vorrebbero molti autori e come la posizione della norma potrebbe indurre a pensare.

 

Questi autori sostengono che il contratto in frode alla legge è stato configurato in questo modo dal legislatore perché, accogliendo la teoria della causa come funzione economico-sociale, il contratto tipico non potrebbe mai avere una causa illecita. Di conseguenza l'articolo 1344 c.c. avrebbe premura di precisare che un contratto che è il mezzo per eludere una norma imperativa non ha causa illecita, ma essa si reputa illecita (In questo senso: GAZZONI, MIRABELLI).

 

Ma sul fatto che la soluzione della frode alla legge non passa attraverso una ricostruzione del concetto di causa, v. SACCO-DE NOVA.

 

A nostro parere la soluzione del problema passa, ancora una volta, per una interpretazione effettuata dal giudice sulla base del caso concreto. Le teorie soggettive o oggettive si sforzano di ricostruire il significato delle norma in modo rigoroso, ma falliscono miseramente nell'intento.

 

SACCO fa questi esempi; se io, per evitare l'onere formale del legato, prima di morire dono manualmente un oggetto a mio figlio, la donazione rimane valida; se invece, per eludere la forma del contratto di locazione ultranovennale stipulo due contratti, il primo a far data da oggi e a scadenza fra otto anni e il secondo col termine iniziale fra otto anni e scadenza sedici, il negozio è nullo (eppure la legge non mi vieterebbe, dopo otto anni, di stipulare un nuovo contratto di locazione verbale). Cosa distingue le due fattispecie? Nulla, perché entrambe sono poste in essere per eludere un onere di forma imposto dalla legge e con la precisa intenzione di aggirare il divieto. Eppure nel primo caso il negozio è valido, mentre nel secondo no.

 

E' quindi solo l'interprete che può giungere a concludere che una certa fattispecie si pone in contrasto con la legge, analizzando sia lo scopo avuto di mira dalle parte sia la ratio della legge. L'articolo 1344 c.c. ha quindi, lo scopo di permettere un'applicazione analogica ed estensiva di norme imperative, ciò che sarebbe proibito in virtù dell'articolo 12 della disposizioni preliminari al codice civile.

 

"La questione è insomma proprio di quelle che sembrano aperte ad ogni soluzione, e di fronte alle quali l'interprete non può che esprimere l'augurio che il legislatore non dia lui stesso esca e al medesimo tempo giustificazione ai tentativi più o meno coscienti, e anche più o meno abilmente mascherati di frode, con l'emanare norme che, senza una imprescindibile necessità limitano in maniera spesso intollerabile l'autonomia dei privati, e al tempo stesso anche l'augurio per i giudici che non trasformino la doverosa ricerca della frode, la quale può rinvenirsi in qualsiasi contratto, in una sorta di caccia alle streghe, come dovrebbe chiamarsi, qualora prendesse piede, la preconcetta anche se non conclamata convinzione che la frode si debba sempre annidare in alcuni contratti che pure la legge espressamente disciplina. Mi riferisco, in così dire, tra gli altri, ai menzionati casi della vendita del diritto di abitazione sospettata di mascherare una locazione esente dal regime vincolistico degli alloggi, e della vendita con patto di riscatto sospettata di mascherare un patto commissorio (CARRESI).

 

Secondo alcuni autori occorre, poi, che la norma imperativa sia una norma materiale e non formale (CARRARO). Le norme materiali sono quelle che proibiscono un risultato, considerando quindi illecita la sostanza della pattuizione; le norme formali vietano il mezzo usato, ma non la sostanza; ad esempio è il caso delle norme che impongono oneri di forma per determinati tipi contrattuali.

 

Tra l'altro sia la teoria oggettiva che quella soggettiva non offrono alcun criterio per distinguere quando un risultato debba considerarsi "analogo" oppure "identico" a quello vietato, demandando, in ultima analisi, questo compito al giudice. Tanto vale, allora, ammettere chiaramente che la norma in questione, essendo una clausola generale, non può essere precisata se non dall'interprete sulla base del caso concreto.

 

D'altro canto è questa la tecnica utilizzata dai giudici, che al di là delle affermazioni di principio sull'applicazione dell'una o dell'altra teoria, nei fatti utilizzano la tecnica dell'interpretazione estensiva delle norme proibitive, oppure utilizzano l'articolo 1344 c.c. in ipotesi in cui l'elusione non riguarda una norma imperativa (MORELLO).

 

3. Ipotesi di frode alla legge

 

- La vendita del diritto di abitazione, effettuata per eludere le norme della locazione;

 

- il mandato senza rappresentanza ad acquistare col quale l'espropriato incarica il mandatario di riacquistare la cosa che gli è stata espropriata;

 

- la vendita con patto di riscatto posta in essere per eludere il patto commissorio, quando il venditore continua a rimanere nella casa a titolo di locatore (MORELLO);

 

- l'aumento di capitale sociale, effettuato in più riprese per eludere la necessità dell'autorizzazione del Ministero del tesoro in ordine agli aumenti di capitale superiori ai 10 miliardi.

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A me sti professori che stanno li con lo scopo di bocciare e basta dovrebbero sparire...

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Eh... All'UNIPG è pieno... Il bello è che parecchi sono stati piazzati da qualcuno...

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Daje Mattè, io l'ho passato al terzo tentativo, non mollare... Hai mezzasoma come professore giusto? Se è così secondo me hai fatto bene a lasciar perdere guarda

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A me sti professori che stanno li con lo scopo di bocciare e basta dovrebbero sparire...

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Si ho avuto proprio lui. <_<

Comunque io faccio economia, non giurisprudenza.

Quindi in teoria gli esami più tosti dovrebbero essere quelli di economia.

D'accordo privato e' fondamentale per tutto.

Ma a economia quando uno sa le cose fondamentali mettigli 18 e vaffanculo no.

Mica dico di regalarglielo.

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i professori universitari per me non devono avere meno di 35 anni. devono sentire ancora lo sbocco che hanno fatto per laurearsi.

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non ho capito il discorso...

 

devono averne di meno così ricordano le sofferenze ed empatizzano? o devono averne di più così non hanno lo spirito di fare all'altro quello che hanno fatto a loro?

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io ho un amico che l'ha passato a prima botta con 26/30 , giurispridenza a pg

lo giuro , se volete in privato vi dico nome e cognome

2224727[/snapback]

 

anche la cugina mia l'ha passato con 30 al primo appello a Perugia, economia; ma che significa? Ripeto quello che ho scritto sopra: privato è una materia nel cui esame un qualsiasi professore può bocciare un qualsiasi allievo; ergo non basta essere bravi, ma ci vuole anche un tocco di fortuna. ;)

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io ho un amico che l'ha passato a prima botta con 26/30 , giurispridenza a pg

lo giuro , se volete in privato vi dico nome e cognome

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oggi pure una mia amica l'ha passata con 26, era la seconda volta

ma gli ha chiesto:

 

annullabilità

Usufrutto

Compensazione

attività pericolose

 

 

se conosci un po la materia bestemmi per me pure.

E' come se sulla storia del calcio uno te chiede chi s'è classificato 8° nel 1960 e ad un altro gli chiedono chi è primo in questo campionato?! Paragone del cazzo ma fa ben capire :angry:

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io ho un amico che l'ha passato a prima botta con 26/30 , giurispridenza a pg

lo giuro , se volete in privato vi dico nome e cognome

2224727[/snapback]

 

anche la cugina mia l'ha passato con 30 al primo appello a Perugia, economia; ma che significa? Ripeto quello che ho scritto sopra: privato è una materia nel cui esame un qualsiasi professore può bocciare un qualsiasi allievo; ergo non basta essere bravi, ma ci vuole anche un tocco di fortuna. ;)

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E' solo questione di culo.

Privato è una materia troppo ampia. Puoi studiare pure un anno, ma non potrei ma sapere bene tutto. Devi sculare le domande. Io infatti oggi ero partito alla grande,2su2 bene bene... poi appena hanno visto che su un argomento tentennavo, hanno continuato a pungermi li. Per carità non dico che hanno sbagliato e che non dovevo studiarle.

Ripeto, a economia non bisognare fare gli avvocati

Modificato da MaTtEuCcIo

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beh, manco per il cazzo matteù.

 

Se per te l'annullabilità del contratto, il contratto di usufrutto e l'art. 1243 sono dettagli...beh...hai sbagliato materia!

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beh, manco per il cazzo matteù.

 

Se per te l'annullabilità del contratto, il contratto di usufrutto e l'art. 1243 sono dettagli...beh...hai sbagliato materia!

2224734[/snapback]

 

guarda che ha detto il contrario... :D

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beh, manco per il cazzo matteù.

 

Se per te l'annullabilità del contratto, il contratto di usufrutto e l'art. 1243 sono dettagli...beh...hai sbagliato materia!

2224734[/snapback]

 

Non me so spiegato.

Dicevo che è impossibile non saperli all'esame di privato.

Gli hanno fatto domande su argomenti importanti, che si ritiene quasi scontato all'esame che uno deve saperli.

Allora o tratti tutti così o no.

Uno bocciato perchè non sapeva l'autonomia patrimoniale imperfetta, porco xxx a economia come fai a non sapè cos'è?! <_<

Io bene o male sapevo tutto, qualcosa non dettagliato ma tutto. Per questo bestemmio.

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E' solo questione di culo.

 

 

non ce ne passamo... :)

2224739[/snapback]

 

studio + culo

 

un amico mio l'ha preparato in un mese

come cazzo ha fatto non se sa

gli ho fatto che ti chiesto scusa?!

se ricordava che gli hanno chiesto la differenza tra leasing e affitto

 

vabè.

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DOVETE DA STUDIA' !!!! PUNTO !!! :lol:

 

Prima o poi privato l' abbiamo passato tutti. Non bisogna mollare mai! :angry:

 

Altrimenti che farete all'esame da avvocato...? Ve sparate...???? :ph34r::ph34r:

Modificato da MINCIA

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l'Esami come diritto Privato per me hanno semrpe funzionato cosi.

RISULTATO FINALE = 50% Preparazione, 50% "fortuna" nelle domande che ti fanno e come te le fanno.

 

Daje Matteù non ti scoraggiare purtroppo privato se porta dietro un bel peso de logoramento.

Ce devi soffià....

 

 

:D

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DOVETE DA STUDIA' !!!! PUNTO !!! :lol:

 

Prima o poi privato l' abbiamo passato tutti. Non bisogna mollare mai! :angry:

 

Altrimenti che farete all'esame da avvocato...? Ve sparate...????  :ph34r:  :ph34r:

2224764[/snapback]

 

lu poro matteuccio però fa economia (come me del resto)! :lol:

 

e a economia l'esami de diritto devono esse leggermente meno "pesanti" che a giurisprudenza, così come a giurisprudenza economia politica è parecchio più facile de quella che fai a economia, ma è giusto così!

 

io ad esempio negli esami de diritto non me so mai combinato co grosse rotture de cazzo e l'ho passati sempre a prima botta, poi me so beccato prof. de materie matematico-statistiche che pretendevano che fossimo un misto tra ingegneri e laureati in scienze statistiche :ph34r:

mo' qua alla specialistica c'ho due esami de sto ramo che me romperanno il culo quando me ce metterò, infatti metodi matematici per ora l'ho passato al prossimo semestre :ph34r:

Modificato da frikke

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