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Come entrare allo stadio

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Per l'acquisto del biglietto occorre presentarsi con un documento valido.

 

Per facilitare ;) il lavoro del personale della biglietteria è bene specificare

 

Settore: Curva Est, Distinti A Distinti B

 

Livello: Parter, Primo Livello , Secondo Livello

 

Eventuale fila (lettera) e posto (numero) File Parter A alla M - I livello N alla S II Livello T alla Z

 

Non è detto che il posto che viene scelto sia disponibile!! :(

 

 

Per ordinanza dell'osservatorio per questa partita potra essere ritirato solo un biglietto a persona.

 

Per accedere:

 

Distinti B - al prefiltraggio che è sulle scalette di viale dello stadio

 

Est - al prefiltraggio del viale dei botteghini

 

Distinti A - al prefiltraggio del foro boario (vicino alla Tendostruttura)

 

Al prefiltraggio ci saranno gli Steward che potranno chiedere documento e biglietto con un controllo sommario di borse ecc..

 

Il sistema di lettura del tornello è laser, quindi il biglietto andrà infilato nella fessura tenendolo verso al sinistra con il codice a barre (le linee nere) in alto. Un suono e la luce verde lampegiante darà il consenso all'accesso. Contrariamente Luce rossa e Suono.

 

Si evidenzia l'art. 12 del regolamento d'uso dello stadio:

 

"... È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. "

 

Si ringrazia della collaborazione. :)

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO

STADIO L.LIBERATI

 

PREMESSA

 

 Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;

 per “club” si intende l’organizzatore dell’ Evento

 per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

 

Accesso e Permanenza nello Stadio.

 

1.L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e

 

delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per

 

l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il

 

conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni

 

previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive

 

(DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)

2.L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente

 

autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla

 

normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del

 

personale preposto.

3.Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di

 

autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza

 

tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)

4.L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’ Articolo 9 del Decreto

 

8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.

5.L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche

 

mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)

6.Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello

 

stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza.

7.Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore

 

è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

8.Lo Spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento cosi come previsto dall'art.6. In particolare accetta le attività

 

poste in essere nelle attività di prefiltraggio e filtraggio con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e

 

sostanze illecite proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse o oggetti portati al seguito. Ai sensi del medesimo

 

testo normativo lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione al presente

 

regolamento.

Annullamento-Spostamento dell’ Evento

9.Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa

 

determinare alcuna responsabilità a carico del club.

10.In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente

 

dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione

 

dello stesso.

 

DIVIETI

E’ severamente vietato:

11.introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e

 

comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale

 

pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista;

 

(legge 401/89 e succ. modif.)

12.la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri

 

di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano

 

versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.

13.introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente

 

autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di

 

diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell’8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile

 

introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, nei limiti

 

temporali previsti, un'apposita istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;

14.introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche,

 

ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della

 

gara;

15.esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07

 

osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)

16.introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e

 

audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di

 

legge, al club;

17.arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)

18.sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di

 

fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003)

19.ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della

 

legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di

 

associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di

 

manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

 

20.Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si

 

richiamano i reati indicati nell’articolo 6,comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:

• ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o

 

religiosi;

• effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;

• lanciare oggetti;

• incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

21.Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire

 

l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in

 

particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle

 

squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale

 

vietato od in violazione delle norme si cui sopra.

22. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area

 

circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà

 

essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

23. Videosorveglianza e trattamento dei dati. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato

 

sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale

 

accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura

 

di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e

 

potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma

 

precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del

 

Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del

 

trattamento.

 

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe

 

Professionisti.

 

Luogo Terni lì 10/09/08

Modificato da se&se

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Per l'acquisto del biglietto occorre presentarsi con un documento valido.

 

Per facilitare  ;)  il lavoro del personale della biglietteria è bene specificare

 

Settore: Curva Est,  Distinti A Distinti B

 

Livello: Parter, Primo Livello , Secondo Livello

           

Eventuale fila (lettera) e posto (numero)                File Parter A alla M -  I livello N alla S  II Livello T alla Z

 

Non è detto che il posto che viene scelto sia disponibile!!  :(

 

 

Per ordinanza dell'osservatorio per questa partita potra essere ritirato solo un biglietto a persona.

 

Per accedere:

 

Distinti B - al prefiltraggio che è sulle scalette di viale dello stadio

 

Est  -        al prefiltraggio del viale dei botteghini

 

Distinti A -  al prefiltraggio del foro boario (vicino alla Tendostruttura)

 

Al prefiltraggio ci saranno gli Steward che potranno chiedere documento e biglietto con un controllo sommario di borse ecc..

 

Il sistema di lettura del tornello è laser, quindi il biglietto andrà infilato nella fessura tenendolo verso al sinistra con il codice a barre (le linee nere) in alto. Un suono e la luce verde lampegiante darà il consenso all'accesso. Contrariamente Luce rossa e Suono.

 

Si evidenzia l'art. 12 del regolamento d'uso dello stadio:

 

"... È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. "

 

Si ringrazia della collaborazione.  :) 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO

STADIO L.LIBERATI

 

PREMESSA

 

 Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e  l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;

 per “club” si intende l’organizzatore dell’ Evento

 per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

 

Accesso e Permanenza nello Stadio.

 

1.L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e

 

delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per

 

l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il

 

conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni

 

previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive

 

(DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)

2.L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso,  rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente

 

autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla

 

normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del

 

personale preposto.

3.Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di

 

autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza

 

tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)

4.L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’ Articolo 9 del Decreto

 

8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.

5.L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche 

 

mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)

6.Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello

 

stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza.

7.Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore

 

è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

8.Lo Spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento cosi come previsto dall'art.6. In particolare accetta le attività

 

poste  in essere nelle attività di prefiltraggio e filtraggio con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e

 

sostanze illecite proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse o oggetti  portati al seguito. Ai sensi del medesimo

 

testo normativo lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione al presente

 

regolamento.

Annullamento-Spostamento dell’ Evento

9.Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa

 

determinare alcuna responsabilità a carico del club.

10.In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente

 

dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto  potranno aver  luogo solo a fronte di presentazione

 

dello stesso.

 

DIVIETI

E’ severamente vietato:

11.introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e

 

comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale

 

pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine,  caschi da motociclista;

 

(legge 401/89 e succ. modif.)

12.la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande  solo previa mescita in bicchieri

 

di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano

 

versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.

13.introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente

 

autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di

 

diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell’8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile

 

introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, nei limiti

 

temporali previsti, un'apposita istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;

14.introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche,

 

ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della

 

gara;

15.esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07

 

osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)

16.introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e

 

audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di

 

legge, al club;

17.arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89  art. 6 bis comma 2)

18.sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di

 

fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003)

19.ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della

 

legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di

 

associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di

 

manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

 

20.Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si

 

richiamano i reati indicati nell’articolo 6,comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:

• ostentare  simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o

 

religiosi;

• effettuare  cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;

• lanciare oggetti;

• incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

21.Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire

 

l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in

 

particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle

 

squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale

 

vietato od in violazione delle norme si cui sopra.

22. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area

 

circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà

 

essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

23. Videosorveglianza e trattamento dei dati. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato

 

sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale

 

accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura

 

di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e

 

potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma

 

precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del

 

Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del

 

trattamento.

 

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe

 

Professionisti.

 

Luogo Terni  lì 10/09/08

1481508[/snapback]

 

 

 

ma sicuri che è una partita de pallone ???.................. :sbocco::sbocco::sbocco:

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il diploma lo devo portare in originale o basta una fotocopia? :nono1:  :nono1:  :nono1:

1481523[/snapback]

è sufficiente l'autocertificazione :P

1481555[/snapback]

La denuncia dei redditi occorre?

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Per l'acquisto del biglietto occorre presentarsi con un documento valido.

 

Per facilitare  ;)  il lavoro del personale della biglietteria è bene specificare

 

Settore: Curva Est,  Distinti A Distinti B

 

Livello: Parter, Primo Livello , Secondo Livello

           

Eventuale fila (lettera) e posto (numero)                File Parter A alla M -  I livello N alla S  II Livello T alla Z

 

Non è detto che il posto che viene scelto sia disponibile!!  :(

 

 

Per ordinanza dell'osservatorio per questa partita potra essere ritirato solo un biglietto a persona.

 

Per accedere:

 

Distinti B - al prefiltraggio che è sulle scalette di viale dello stadio

 

Est  -        al prefiltraggio del viale dei botteghini

 

Distinti A -  al prefiltraggio del foro boario (vicino alla Tendostruttura)

 

Al prefiltraggio ci saranno gli Steward che potranno chiedere documento e biglietto con un controllo sommario di borse ecc..

 

Il sistema di lettura del tornello è laser, quindi il biglietto andrà infilato nella fessura tenendolo verso al sinistra con il codice a barre (le linee nere) in alto. Un suono e la luce verde lampegiante darà il consenso all'accesso. Contrariamente Luce rossa e Suono.

 

Si evidenzia l'art. 12 del regolamento d'uso dello stadio:

 

"... È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta. "

 

Si ringrazia della collaborazione.  :) 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO D’USO DELL’IMPIANTO

STADIO L.LIBERATI

 

PREMESSA

 

 Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e  l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;

 per “club” si intende l’organizzatore dell’ Evento

 per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

 

Accesso e Permanenza nello Stadio.

 

1.L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente Regolamento e

 

delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per

 

l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il

 

conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni

 

previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive

 

(DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)

2.L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso,  rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente

 

autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla

 

normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del

 

personale preposto.

3.Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di

 

autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza

 

tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)

4.L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’ Articolo 9 del Decreto

 

8-2-2007 , coordinato con legge 4-4-2007.

5.L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche 

 

mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)

6.Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello

 

stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza.

7.Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore

 

è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

8.Lo Spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento cosi come previsto dall'art.6. In particolare accetta le attività

 

poste  in essere nelle attività di prefiltraggio e filtraggio con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti e

 

sostanze illecite proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse o oggetti  portati al seguito. Ai sensi del medesimo

 

testo normativo lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione al presente

 

regolamento.

Annullamento-Spostamento dell’ Evento

9.Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa

 

determinare alcuna responsabilità a carico del club.

10.In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente

 

dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto  potranno aver  luogo solo a fronte di presentazione

 

dello stesso.

 

DIVIETI

E’ severamente vietato:

11.introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e

 

comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale

 

pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine,  caschi da motociclista;

 

(legge 401/89 e succ. modif.)

12.la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande  solo previa mescita in bicchieri

 

di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano

 

versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.

13.introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente

 

autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di

 

diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell’8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile

 

introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, nei limiti

 

temporali previsti, un'apposita istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;

14.introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche,

 

ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della

 

gara;

15.esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07

 

osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)

16.introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e

 

audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di

 

legge, al club;

17.arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89  art. 6 bis comma 2)

18.sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di

 

fuga; (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003)

19.ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della

 

legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di

 

associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di

 

manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso;

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

 

20.Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si

 

richiamano i reati indicati nell’articolo 6,comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed, in particolare:

• ostentare  simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o

 

religiosi;

• effettuare  cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;

• lanciare oggetti;

• incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

21.Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire

 

l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in

 

particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle

 

squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale

 

vietato od in violazione delle norme si cui sopra.

22. Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area

 

circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà

 

essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.

23. Videosorveglianza e trattamento dei dati. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato

 

sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale

 

accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura

 

di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Professionisti e

 

potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma

 

precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del

 

Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del

 

trattamento.

 

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe

 

Professionisti.

 

Luogo Terni  lì 10/09/08

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come uscire da Terni:

 

1) Vendere la Ternana Calcio al primo acquirente

 

2) Affittare un pulmino

 

3) Chiedere scusa

 

4) Entrare nel pulmino

 

5) Seguire Forche Canapine e proseguire sempre dritto

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il diploma lo devo portare in originale o basta una fotocopia? :nono1:  :nono1:  :nono1:

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serve una fotocopi ma bisogna portare anche l' originale in visione! :D

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la marca da bollo de quanto ce vole?

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Da 15 euro poi devi passare in questura a registrarti !!!

 

:D:D:D:D

Modificato da Claudio75

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Per i distinti occorre anche l'analisi di sangue e urine. Se qualcuno si fosse dimenticato di portare il risultato dell'ultima colonscopia verrà attrezzato uno spazio sotto la gradinata dove personale appositamente addestrato glielo ficcherà...

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state in campana, una fonte attendibile mi ha detto che faranno anche controlli della prostata a sorpresa

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ma per quelli malati de cuore anche l'elettrocardiogramma sottosforzo?

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volevo dire che oggi per fare 2 biglietti ho fatto 2 ore di fila

sapete il perchè a fa i biglietti c'erano 2 impedite

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strano.

in genere da quelle parti sò tutte cime :lol::lol::lol:

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