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ctalam

Omicidio Stradale - Il primo arresto in Italia

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È stato arrestato a Napoli il pirata della strada che ha ucciso un giovane di 28 anni con un frontale.

 

La polizia ha appurato che:

1) Macchina senza revisione

2) Conducente senza patente (revocata nel 2011)

3) Velocitá doppia di quella consentita

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Direi arresto ineccepibile!

 

Spero anche in condanna esemplare.

Modificato da park

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sono curioso di sapere se conoscerò mai quanti anni di galera effettivi si farà questo qui

Modificato da Aghy

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tralasciando il caso specifico, me sembra una legge scritta un po a cazzo .. forse me sbaglio

Anche a me sembra una legge pericolosissima.

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Sono convinto che andrà in galera anche tanta gente semplicemente sfigata.

il populismo questo produce: leggi demmerda che alcuni ritengono necessarie che in realtà non solo sono inutili ma addirittura dannose.

  • Voto Negativo 1

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Sono convinto che andrà in galera anche tanta gente semplicemente sfigata.

 

Saranno sempre meno sfigati di quelli che hanno ammazzato.

 

La sfiga è quando ti succede qualcosa indipendente e non controllabile dalla tua volontà magari anche per umano errore.

 

Ma se tu VOLONTARIAMENTE superi di molto i limiti di velocità, se VOLONTARIAMENTE passi col rosso a 100 all'ora, se VOLONTARIAMENTE bevi o ti droghi prima di metterti alla guida, se dopo un incidente VOLONTARIAMENTE scappi via invece di prestare soccorso, dove cazzo sarebbe la sfiga?

Non può essere omicidio colposo.

Sei solo pienamente responsabile dei danni che provochi e se ammazzi qualcuno sei un criminale.

Modificato da callea
  • Voto Positivo 1

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Saranno sempre meno sfigati di quelli che hanno ammazzato.

 

La sfiga è quando ti succede qualcosa indipendente e non controllabile dalla tua volontà magari anche per umano errore.

 

Ma se tu VOLONTARIAMENTE superi di molto i limiti di velocità, se VOLONTARIAMENTE passi col rosso a 100 all'ora, se VOLONTARIAMENTE bevi o ti droghi prima di metterti alla guida, dove cazzo sarebbe la sfiga?

Non può essere omicidio colposo.

Sei solo pienamente responsabile dei danni che provochi e se ammazzi qualcuno sei un criminale.

Giustissimo quello che scrivi !! Peccato che la legge sia diversa

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BREVE PREMESSA:

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 entra oggi in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

 

Questi i punti salienti della nuova legge:

 

Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis), con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:

la pena va da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;

la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;

la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.

Aggravante per chi fugge. In caso di fuga l'aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.

 

Lesioni personali stradali. E' stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni personali stradali. Anche qui la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:

 

in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;

in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;

negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;

anche per le lesioni l'aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni;

sia per l'omicidio che per le lesioni, se l'evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.

Revoca della patente. In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto:

 

revoca per 10 anni in caso di omicidio "semplice";

per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi;

fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol;

fino a 30 anni in caso di fuga.

Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Arresto obbligatorio in flagranza. E' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per l'omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l'effetto di stupefacenti.

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TESTO:

 

 

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

 

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048)

 

(G.U. n.70 del 24-3-2016)

 

Vigente al: 25-3-2016

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.

 

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.

 

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

 

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

 

La pena di cui al comma precedente si applica altresi':

 

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

 

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

 

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.

 

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni».

 

2. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dai seguenti:

 

«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

 

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

 

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

 

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

 

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':

 

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

 

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

 

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.

 

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.

 

Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.

 

Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

 

Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). - Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

 

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;

 

b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;

 

c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

 

d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato;

 

e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;

 

f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo e' soppresso.

 

4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;

 

b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

 

«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

 

5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:

 

«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;

 

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:

 

«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

 

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;

 

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;

 

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;

 

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

 

«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;

 

g) all'articolo 552:

 

1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;

 

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice».

 

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 189, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

 

«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;

 

b) all'articolo 222:

 

1) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e' stata pronunciata la sentenza»;

 

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 

«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.

 

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e' raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

 

3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;

 

c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;

 

d) all'articolo 223, comma 2:

 

1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;

 

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;

 

e) all'articolo 223, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

 

«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

 

7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

 

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 23 marzo 2016

 

MATTARELLA

 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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Giustissimo quello che scrivi !! Peccato che la legge sia diversa

 

Faremo prima a discutere sui punti che contesti della legge, con le mezze parole non si può certo instaurare un dibattito.

Da un primo esame ci sono alcune cose che nemmeno a me convincono troppo ma credo sia sempre un passo in avanti rispetto a prima.

Purtroppo credo che sarà comunque un nulla per arginare la strage.

Certo, quando sento in bocca di certi politici che 3500 morti l'anno non sono un'emergenza perché vent'anni fa ne morivano il doppio, piglierei un bazooka...

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